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Contratto a termine “acausale”

sgravi contributivi per stipula contratti collettivi aziendali

 Contratto a termine “acausale”

La Riforma Fornero ha introdotto significative novità al contratto di lavoro a termine “acausale” essendo stato previstro, tra le altre cose, che le ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo e sostitutivo non sono richieste:

a) in caso di primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a 12 mesi, comprensiva di eventuale proroga, concluso tra un datore di lavoro o utilizzatore ed un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nel caso di prima missione nell’ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ex art. 20, comma 4, D.Lgs. 276/2003;

b) in ogni altra ipotesi individuata dai contratti collettivi, anche aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Il Ministero del Lavoro con la Circolare n. 35/2013 del 29.08.2013 ha precisato sul punto quanto segue:

“a differenza della precedente disciplina, va pertanto evidenziato che:

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