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C.N.F.: approvato nuovo Codice Deontologico Forense

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C.N.F.: approvato nuovo Codice Deontologico Forense

Nella seduta amministrativa straordinaria di venerdì 31 gennaio 2014, il Consiglio Nazionale Forense ha approvato il nuovo Codice deontologico forense, in attuazione delle statuizioni contenute nella legge di riforma dell’ordinamento forense e in ottemperanza dei termini temporali previsti dalla legge.

Il testo, predisposto dalla Commissione deontologica coordinata da Stefano Borsacchi ed approvato in via definitiva, ha tenuto conto delle osservazioni pervenute dagli Ordini e dalle Associazioni in sede di consultazione.

La tutela dell’interesse pubblico al corretto esercizio della professione forense è il fine principale del nuovo codice deontologico e a tale motivo la legge forense ne ha disposto la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ciò anche al fine di favorirne la più diffusa conoscenza.

Il nuovo Codice deontologico forense sarà presentato ai Presidenti dei Consigli dell’Ordine il prossimo 19 febbraio 2014.

La metodica seguita per la redazione del nuovo codice, come ha illustrato il consigliere Borsacchi, ha messo in primo piano il principio di legalità proprio al fine di garantire gli iscritti e, nello stesso tempo, non dissipare il patrimonio giurisprudenziale che – nel corso del tempo – si è formato nella materia deontologica.

Il nuovo Codice deontologico contiene norme aventi tutte rilevanza disciplinare anche perchè le previsioni deontologiche hanno proprio il fine di tutelare l’affidamento della collettività ad un irreprensibile esercizio della professione forense ove venga esaltato il ruolo dell’avvocato, come attuatore del diritto di difesa costituzionalmente garantito. Ciò pertanto comporterà che la violazione delle norme contenute nel Codice deontologico forense costituiranno illecito disciplinare, con espressa indicazione per ciascuna violazione della relativa sanzione applicabile.

La struttura del nuovo Codice è sicuramente più agevole e moderna rispetto al vecchio e ciò comporterà:

In particolare poi, nel Titolo II dedicato ai Rapporti con i clienti e la parte assistita viene regolato l’inizio del rapporto professionale anche mediante l’informativa al cliente/parte assistita su: prevedibile durata della causa, preventivo scritto ove richiesto, oneri, possibilità di ricorrere alla mediazione civile, estremi della polizza assicurativa, libera contrattazione dell’onorario del legale.

Invece, per quanto concerne il Titolo IV dedicato ai Doveri degli avvocati è stato introdotto il dovere di competenza, vale a dire che l’avvocato sarà tenuto a valutare la questione sottoposta al suo esame (parere o assistenza in giudizio) e, nel caso in cui non sia esperto in tale materia, sarà tenuto a rifiutare l’assistenza.

Per quanto riguarda invece il dovere di informativa, l’avvocato nei colloqui con il cliente/parte assistita dovrà informarlo dela possibilità di ricorrere a procedimenti alternativi come la mediazione familiare o altre forme di conciliazione previste dal codice.

L’avvocato avrà il “dovere di corretta informazione” nel senso che sarà tenuto a fornire informazioni sulla propria attività professionale rispettando i doveri di verità, trasparenza, correttezza, riservatezza e segretezza nei limiti delle obbligazioni professionali. Pertanto – afferma il Consiglio nazionale forense – “non sono ammesse informazioni comparative nè equivoche, ingannevoli, denigratorie, suggestive o che contengano riferimenti a titoli, funzioni o incarichi non inerenti l’attività professionale, né l’indicazione di nominativi di professionisti non direttamente o organicamente collegati con lo studio dell’avvocato“.

Il cliente quindi, in caso di violazione da parte del legale delle regole deontologiche di cui al Codice, avrà la facoltà di adire l’Ordine degli avvocati il quale, dopo l’istruttoria di rito e l’audizione di tutte parti coinvolte, potrà comminare una sanzione al legale che va dall’avvertimento alla radiazione dall’albo nei casi più gravi.

Come sopra si è detto, proprio in merito alle sanzioni disciplinari, il nuovo Codice disciplinare ha recepito le indicazioni contenute nella L.n. 247/2012 la quale ha

E, proprio sul fronte delle sanzioni, il nuovo codice ha “recepito” quanto previsto dalla legge 247/2012 e cioè la tipizzazione degli illeciti disciplinari e l’indicazione delle relative sanzioni, nonchè un sistema di aggravamento o di attenuazione in base alla gravità della mancanza commessa dal professionista.

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