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Inquadramento dei pubblici dipendenti

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Con sentenza n. 107 dell’11.01.2013, la Sezione V del Consiglio di Stato ha stabilito che “I provvedimenti di inquadramento dei pubblici dipendenti, ove abbiano natura costitutiva e discrezionale, sono essi stessi la fonte immediata del diritto del dipendente alla retribuzione corrispondente al nuovo inquadramento, con la conseguenza che i relativi emolumenti accessori spettano dal momento del perfezionamento dei provvedimenti stessi (cfr. tra le altre, IV° Sez., 15 maggio 2001, n. 2628; VI° Sez., 23 febbraio 2011, n. 1116)“.

 Viene riportato di seguito il testo integrale della sentenza n. 107/2013 per chi avesse la curiosità di conoscere per intero i presupposti da cui è scaturita la suddetta decisione. (fonte giustizia-amministrativa.it):

N. 00107/2013REG.PROV.COLL.

N. 08973/2002 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8973 del 2002, proposto da:
Regione Campania, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall’ avvocato Carla Palumbo, dell’Avvocatura regionale, con domicilio in Roma, via del Tritone, n. 61;

contro

Napoli Carlo, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Stendardo, con domicilio eletto presso Giovanni Stendardo in Roma, via Tiburtina, n. 654;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI: SEZIONE III n. 02674/2002, resa tra le parti, concernente corresponsione somme relative a differenze stipendiali inquadramento VIII qualifica;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 novembre 2012 il Cons. Carlo Schilardi e udito per l’appellante l’avvocato R. Panariello su delega dell’avvocato C. Palumbo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il sig. Carlo Napoli, proveniente dall’I.N.A.M., per effetto delle LL.RR. nn. 41/1981, 33/1983 e 27/1984, venne inquadrato dalla Regione Campania all’VIII livello, giusta delibera di giunta regionale (G. R.) n. 5965 del 22.11.1988 e decreti del Presidente della G. R. n. 1535 e n. 1580 del 25.2.1989.

Con ricorso notificato il 12.9.1994, il sig. Carlo Napoli adiva il T.A.R. per la Campania per la declaratoria del suo diritto ad ottenere la corresponsione degli interessi e della rivalutazione monetaria sulle somme tardivamente corrisposte dalla Regione Campania a titolo di differenze retributive per effetto della progressione in carriera.

Il ricorrente assumeva di aver percepito solo nell’ottobre 1989 le differenze retributive derivanti dall’inquadramento effettuato ai sensi delle citate leggi regionali, inquadramento decorrente, a suo parere, sia per gli effetti giuridici che per quelli economici, dal 17.9.1982.

Il T.A.R. per la Campania, con sentenza del 10.5.2002 n. 2674, accoglieva il ricorso e, per l’effetto, dichiarava il diritto del sig. Carlo Napoli ad ottenere il pagamento degli interessi e rivalutazione sulle differenze retributive corrisposte con ritardo.

I giudici di prima istanza hanno ritenuto fondata la richiesta atteso che l’inquadramento disposto in favore del ricorrente, tramite gli atti ad hoc emanati, discende direttamente dalla normativa regionale e, dunque, “prescinde da una attività valutativa e discrezionale dell’Amministrazione, cui non resta altro che l’adozione del relativo provvedimento formale sulla scorta dei criteri previsti dalle norma”.

Avverso la sentenza n. 2674/2002 del T.A.R. ha proposto appello la Regione Campania, deducendo che i provvedimenti regionali inerenti la ricostruzione della carriera del sig. Carlo Napoli “hanno carattere costitutivo e discrezionale” e tanto emergerebbe dalla complessa procedura valutativa stabilita dagli artt. 3 e seguenti della legge regionale n. 33/1983.

La Regione Campania inoltre censura la decisione del T.A.R. per non aver tenuto conto, ai fini della valutazione del comportamento della pubblica amministrazione, della complessità delle operazioni di inquadramento a cui la stessa ha dovuto far fronte per non dar luogo a situazioni di disparità di trattamento tra i numerosi dipendenti interessati.

Si è costituito il sig. Carlo Napoli il quale ha eccepito l’irricevibilità dell’appello per tardività dell’impugnazione, atteso che la sentenza del T.A.R. risulta notificata in data 12.6.2002, mentre il ricorso in appello è stato notificato l’8.10.2002, oltre il termine perentorio previsto dall’ordinamento.

All’udienza pubblica del 16 novembre 2012 l’appello è stato discusso e riservato per la decisione.

L’appello in epigrafe è ricevibile risultando infondata l’eccezione spiegata dall’appellato.

L’Avvocatura regionale della Campania ha, infatti, indirizzato la notificazione “al sig. Carlo Napoli, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Stendardo presso il cui studio ha eletto domicilio in Napoli, via Niso 22”, ossia presso il domicilio eletto nel giudizio di primo grado e risultante dalla sentenza gravata.

Sennonché, nell’originale della relazione di notificazione allegata all’appello, l’ufficiale giudiziario ha apposto e sottoscritto la stampigliatura “…anzi non potuto notificare poiché trasferito altrove” “Na 26.9.02”.

Ai sensi dell’art. 28 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, vigente all’epoca della proposizione dell’appello, esso doveva essere proposto “…osservato il disposto dell’art. 330 del codice di procedura civile”, e quindi, nel termine “breve” di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza, come indicato dallo stesso art. 28, o in mancanza, nel termine “lungo” di un anno dalla pubblicazione della sentenza, nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto “…nell’atto di notificazione della sentenza …altrimenti …presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio”.

E’ noto che il trasferimento di residenza o di domicilio deve essere portato a conoscenza dell’altra parte e che, in difetto dell’adempimento di tale onere, deve escludersi la decadenza dal termine d’impugnazione, a condizione che la notificazione sia stata rinnovata presso il procuratore domiciliatario nel nuovo domicilio (Cons. Stato, Sez. IV: 25 maggio 2012, n. 3087; 18 agosto 2010, n. 5886; 7 aprile 2010, n. 1989; 14 luglio 2004, n. 5082).

La parte che propone l’impugnazione che non conosce il nuovo domicilio deve disporre del tempo necessario per compiere tutte le necessarie ricerche “…volte ad individuare il luogo del nuovo recapito del procuratore stesso, così da eseguire la successiva notificazione al diverso domicilio reale di questi” (Cass. Civ. sez. trib. 19 giugno 2009 n. 14309).

Orbene, nel caso di specie, l’Avvocatura Regionale della Campania, constatato che la notificazione dell’appello – avvenuta nel 60° giorno dalla notificazione della sentenza, considerato il periodo di sospensione feriale dei termini – non aveva avuto luogo per il trasferimento del domiciliatario, ha proceduto alla rinnovazione della notificazione presso il nuovo indirizzo, individuato a seguito delle ricerche esperite.

Nel merito l’appello è fondato.

In punto di fatto giova rilevare che nei confronti dell’interessato veniva fatta applicazione delle leggi della Regione Campania n. 41/1981, n. 33/1983 e n. 27/1984 che conducevano ad una completa ricostruzione della sua carriera; gli venivano altresì attribuite, al termine delle dette procedure di reinquadramento, con le delibere della G. R. n. 5965 del 22.11.1988 e con decreti del Presidente della Giunta regionale nn. 1535 e 1580 del 25.2.1989, le relative differenze stipendiali in ordine alle quali egli reclama la rivalutazione monetaria e gli interessi legali.

Sul punto il Collegio non ritiene di doversi discostare dalle conclusioni alle quali è pervenuto questo Consiglio di Stato in controversie aventi analogo contenuto ed in cui si è affermato il principio in base al quale i provvedimenti di inquadramento dei pubblici dipendenti, ove abbiano natura costitutiva e discrezionale, sono essi stessi la fonte immediata del diritto del dipendente alla retribuzione corrispondente al nuovo inquadramento, con la conseguenza che i relativi emolumenti accessori spettano dal momento del perfezionamento dei provvedimenti stessi (cfr. tra le altre, IV° Sez., 15 maggio 2001, n. 2628; VI° Sez., 23 febbraio 2011, n. 1116).

E poiché nella fattispecie non vi è dubbio che le determinazioni regionali di nuovo inquadramento adottate nei confronti dell’appellato abbiano natura costitutiva e discrezionale, trattandosi di riconoscimento delle mansioni superiori con l’attribuzione del corrispettivo livello funzionale, può ipotizzarsi una situazione di inadempienza da parte dell’Amministrazione soltanto dal momento della loro efficacia.

Ed allora la detta situazione di inadempienza va verificata (e nel caso in esame si è concretizzata) dalla data di perfezionamento dei ricordati decreti di reinquadramento fino al momento della effettiva corresponsione delle relative differenze stipendiali intervenuta in un momento successivo e per detto periodo è maturato il diritto dell’appellato alla corresponsione degli invocati emolumenti accessori. In particolare, dato che il decreto di reinquadramento è stato adottato il 22.11.1988 (delibera di GR n. 5965), gli accessori si possono riconoscere solo da questa data e sino alla liquidazione della sorte capitale avvenuta nell’ottobre 1989.

Non si ravvisa, invece, il carattere incolpevole, dedotto dalla Regione appellante, del ritardo nella corresponsione delle somme di cui trattasi.

In conclusione il ricorso in appello va accolto nei termini indicati. Conseguentemente la decisione impugnata deve essere riformata nella parte in cui ha riconosciuto la decorrenza degli accessori dalla data di maturazione del credito retributivo del dipendente e fino a quella dell’effettiva corresponsione del credito stesso, anziché dal 22.11.1988 (data della delibera di GR n. 5965) e sino alla liquidazione della sorte capitale avvenuta nell’ottobre 1989.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione, riformando conseguentemente la sentenza impugnata.

Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2012 con l’intervento dei magistrati:

Carmine Volpe, Presidente

Francesco Caringella, Consigliere

Antonio Bianchi, Consigliere

Nicola Gaviano, Consigliere

Carlo Schilardi, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/01/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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