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Assegno di incollocabilità

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Coloro che hanno una età non superiore a 65 anni, titolari di rendita Inail e riconosciuti incollocabili dagli organismi competenti, possono richiedere il c.d. assegno di incollocabilità (che si rivaluta annualmente) nel caso in cui posseggano i requisiti seguenti:

In caso di non accoglimento della domanda, l’Inail specificherà le motivazioni all’interessato mediante comunicazione inviata a mezzo del servizio postale.

Si riporta di seguito per comodità il testo del D.M. n. 137/1987, che regola proprio la materia relativa alla erogazione degli assegni di incollocabilità:

“DECRETO 27 GENNAIO 1987, n. 137 (GU n. 086 del 13/04/1987) REGOLAMENTO PER L’EROGAZIONE DELL’ASSEGNO DI INCOLLOCABILITÀ.

REGOLAMENTO PER L’EROGAZIONE DELL’ASSEGNO DI INCOLLOCABILITÀ EX ART. 180 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 GIUGNO 1965, N. 1124

ART. 1. AVENTI DIRITTO

GLI INVALIDI DEL LAVORO HANNO DIRITTO ALL’ASSEGNO DI INCOLLOCABILITÀ NELLA MISURA STABILITA DALLA LEGGE SE IN POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI DI CUI ALL’ ART. 10 DELLA LEGGE 5 MAGGIO 1976, N. 248 :

  1. RIDUZIONE DELLA CAPACITÀ LAVORATIVA NON INFERIORE AL 34%;

  2. 2) ETÀ NON SUPERIORE A QUELLA MASSIMA PREVISTA PER L’AMMISSIONE AL BENEFICIO DELL’ASSUNZIONE OBBLIGATORIA (55 ANNI PER UOMINI E DONNE);

  3. 3) IMPOSSIBILITÀ DI FRUIRE DELL’ASSUNZIONE OBBLIGATORIA O PER LA PERDITA DI OGNI CAPACITÀ LAVORATIVA O SE, PER LA NATURA ED IL GRADO DELL’INVALIDITÀ, POSSONO ESSERE DI DANNO ALLA SALUTE E ALLA INCOLUMITÀ DEI COMPAGNI DI LAVORO O ALLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI.

ART. 2. RICHIESTA E DOCUMENTAZIONE

LA RICHIESTA DI EROGAZIONE DELL’ASSEGNO DI INCOLLOCABILITÀ DEVE ESSERE COMPILATA SU APPOSITO MODULO DI CUI ALL’UNITO SCHEMA FORNITO DALLA SEDE INAIL COMPETENTE. LA RICHIESTA STESSA DEVE ESSERE INOLTRATA ALLA SEDE MEDESIMA ALLEGANDO I SEGUENTI DOCUMENTI:

  1. CERTIFICATO MEDICO RILASCIATO DAL SANITARIO DELLA U.S.L. COMPETENTE CHE SPECIFICHI PER QUALE CAUSA TRA QUELLE INDICATE AL PUNTO 3 DELL’ ART. 1 L’INTERESSATO NON PUÒ FRUIRE DEL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO; (TALE DOCUMENTO PUÒ ESSERE OMESSO DALLA DOCUMENTAZIONE DI RITO QUALORA NELLA DICHIARAZIONE DI INCOLLOCABILITÀ SIA FATTO ESPLICITO RIFERIMENTO AGLI ESTREMI DEL MEDESIMO);

  2. DICHIARAZIONE DI INCOLLOCABILITÀ RILASCIATA DAL COMPETENTE UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE;

  3. CERTIFICATO DI NASCITA.

ART. 3. EROGAZIONE – DECORRENZA

L’EROGAZIONE DELL’ASSEGNO È DISPOSTA DAL DIRETTORE DELLA SEDE COMPETENTE. L’ASSEGNO DECORRE DAL PRIMO GIORNO DEL MESE SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI È STATA PRESENTATA LA RICHIESTA DI CONCESSIONE.

ART. 4. COMUNICAZIONI AGLI INTERESSATI

LA SEDE INAIL COMPETENTE PROVVEDE CON LETTERA RACCOMANDATA AD INFORMARE GLI INTERESSATI DELL’AVVENUTO RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALL’ASSEGNO, DELLA SUA DECORRENZA E DI QUALUNQUE ALTRO FATTO OD EVENTO AD ESSO CONNESSO. QUALORA NON RICORRANO I REQUISITI RICHIESTI PER LA CONCESSIONE, IL RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE È COMUNICATO CON MOTIVATA LETTERA RACCOMANDATA.

ART. 5. PAGAMENTO DELL’ASSEGNO

IL PAGAMENTO DELL’ASSEGNO È FATTO MENSILMENTE SECONDO LE MODALITÀ DELLE NORME VIGENTI RELATIVE AL PAGAMENTO DELLE RENDITE INAIL.

ART. 6. DECADENZA

IL VENIR MENO ANCHE DI UNO SOLO DEI REQUISITI INDICATI NELL’ ART. 1 DETERMINA LA CESSAZIONE DEL DIRITTO ALL’ASSEGNO DI INCOLLOCABILITÀ IL CUI RELATIVO IMPORTO NON È CORRISPOSTO A PARTIRE DAL MESE SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI SI È VERIFICATA LA DECADENZA. IN CASO DI MORTE DEL BENEFICIARIO L’ASSEGNO È CORRISPOSTO AGLI AVENTI DIRITTO PER L’INTERO MESE NEL QUALE SI È VERIFICATO IL DECESSO.

ART. 7. RECLAMI

CONTRO IL DINIEGO DELLA PRESTAZIONE, L’INVALIDO, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA DATA DI RICEVIMENTO DELLA COMUNICAZIONE, PUÒ FAR CONOSCERE “ALLA COMPETENTE SEDE” CON LETTERA RACCOMANDATA LE RAGIONI PER LE QUALI RITIENE DI OPPORSI AL PROVVEDIMENTO DI REIEZIONE DELLA RICHIESTA.

L’INAIL COMUNICA ALL’INTERESSATO GLI OPPORTUNI CHIARIMENTI ENTRO TRENTA GIORNI DALLA SCADENZA DEL TERMINE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA.

ART. 8. VERIFICA DEI REQUISITI

È FACOLTÀ DELL’INAIL PROCEDERE ALLA VERIFICA DELLA PERMANENZA DELLE CONDIZIONI CHE HANNO DETERMINATO LA CONCESSIONE DELL’ASSEGNO DI INCOLLOCABILITÀ“.

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