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Periodo di comporto

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Periodo di comporto

Il lavoratore, durante l’assenza per malattia, ha diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Tuttavia il datore di lavoro, in base alle disposizioni del comma 2 dell’art. 2110 c.c., può recedere dal contratto una volta decorso il c.d. periodo di comporto. Ove per periodo di comporto si intende il periodo entro il quale il datore di lavoro è tenuto a tollerare l’assenza del lavoratore colpito da malattia, ossia il periodo massimo di conservazione del posto di lavoro che spetta al lavoratore malato e cioè quell’arco temporale entro il quale il lavoratore malato continua a percepire la retribuzione o una indennità, nonostante la mancata effettuazione della prestazione lavorativa e durante il quale ha diritto alla conservazione del posto di lavoro

Per quanto concerne la durata del periodo di comporto di cui il lavoratore può usufruire si fa riferimento alle norme di legge, della contrattazione collettiva, dagli usi o secondo equità. Una volta superato il periodo di comporto, come sopra si diceva, il datore di lavoro ha diritto di recedere dal contratto, dando il regolare preavviso al lavoratore. Ovviamente anche in questo caso il recesso dal rapporto di lavoro dovrà essere tempestivo: non deve decorrere cioè un intervallo di tempo troppo lungo tra il rientro in servizio del lavoratore dopo la malattia ed il licenziamento, posto che l’inerzia prolungata del datore di lavoro nel comunicare il licenziamento potrebbe essere interpretata come rinunzia di avvalersene.

Secondo giurisprudenza consolidata del Supremo Collegio, poichè l’art. 2110 c.c. prevede una nozione ampia e generica di infortunio e malattia, ivi compresi anche gli impedimenti determinati da cause di lavoro, la contrattazione collettiva può prevedere periodi di comporto di differente durata a seconda che si tratti di malattia, infortunio o altri impedimenti. Ciò comporta che le assenze del lavoratore andranno distinte in base alla causa che le ha determinate (malattia, infortunio, ecc.) e sottoposte conseguenqualmente alla relativa disciplina contrattuale, non potendo concorrere complessivamente alla formazione tout court del periodo di comporto per malattia “generica”.

Come è noto vegono distitinti 3 specie di comporto:

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