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Rassegna della Cassazione Sezione Lavoro

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Rassegna della Cassazione Sezione Lavoro 

Sanzioni disciplinari e contestazione dell’addebito

Lavoro – Lavoro subordinato – Estinzione del rapporto – Licenziamento individuale – Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro – Sanzioni disciplinari – Contestazione dell’addebito – Specificità – Indicazioni essenziali dei fatti materiali – Fattispecie (Cass., Sez. Lav., 22 novembre 2011, n. 24567 – Pres. Vidiri; Rel. Meliadò)

La previa contestazione dell’addebito, in funzione della sanzione disciplinare, è volta a consentire al lavoratore l’immediata difesa e deve conseguentemente rivestire il carattere della specificità, che è integrato quando sono fornite le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella loro materialità, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari o comunque comportamenti in violazione dei doveri di diligenza e fedeltà (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto che la contestazione, pur contenendo un’imprecisione circa l’esatta denominazione della pizzeria e del numero civico del locale in cui era stato trovato ripetutamente il dipendente, dopo avere abbandonato il veicolo di servizio, descrivesse puntualmente il comportamento addebitato al dipendente)“.

Lavoro – Lavoro subordinato – Estinzione del rapporto – Licenziamento individuale – Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro – Sanzioni disciplinari – Contestazione dell’addebito – Integrazione dell’originaria formulazione delle censure – Ammissibilità – Fattispecie

Ai fini della tempestività della contestazione dell’addebito disciplinare, l’integrazione dell’originaria formulazione delle censure non determina una modificazione della contestazione allorché le circostanze nuove addotte dal datore di lavoro non risultino determinanti per l’esatta individuazione e comprensione dei fatti oggetto di censura, ma riguardano allegazioni volte a fornire precisazioni e chiarimenti a tal scopo non essenziali, dovendosi, invece, qualificare come nuova contestazione quella che, in realtà, incide sul nucleo essenziale dell’addebito“.

 

Nozione di licenziamento collettivo

Lavoro – Lavoro subordinato – Estinzione del rapporto – Licenziamento collettivo – Nozione ex L.n. 223 del 1991 – Numero dei licenziamenti e dimensioni occupazionali dell’impresa – Rilevanza – Controllo giudiziale sul programma di ristrutturazione – Esclusione – Mancato rispetto dell’«iter» procedimentale ex articolo 4 – Rilevanza – Conseguenze – Conversione dei licenziamenti in licenziamenti individuali – Inammissibilità (Cass., Sez. Lav., 22 novembre 2011, n. 24566 Pres. Vidiri; Rel. Meliadò)

L’autonomia della fattispecie normativa del licenziamento collettivo rende, da un lato, del tutto irrilevante il numero dei licenziamenti effettivamente posti in essere in luogo di quelli programmati (laddove è invece la specifica ragione addotta a sostegno della risoluzione del rapporto di lavoro a caratterizzare la riduzione di personale e a distinguerla dal licenziamento plurimo); dall’altro, esclude, in presenza di vizi della procedura, alcuna ipotesi di conversione dei licenziamenti collettivi in licenziamenti individuali“.

Indennità di mobilità: natura previdenziale

Previdenza (assicurazioni sociali) – Prestazioni – Indennità – In genere – Indennità di mobilità ex art. 7 legge n. 223/1991 – Natura previdenziale – Conseguenze – Patto in deroga alla legge – Validità – Esclusione – Fattispecie (Cass., sez. Lav., 24 novembre 2011, n. 24828 – Pres. Roselli; Rel. Berrino)

L’indennità di mobilità ai lavoratori licenziati, di cui all’art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, configura una prestazione previdenziale che trova inderogabile regolamentazione nella normativa legale; ne consegue che è invalido ogni patto che valga a modificare la normativa legale sulle forme di previdenza e di assistenza obbligatorie e sulle contribuzioni e prestazioni relative, o che sia suscettibile di eludere gli obblighi delle parti attinenti alle suddette materie“.

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