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Infortunio in itinere e rischio elettivo

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Infortunio in itinere e rischio elettivo

Con la sentenza n. 2642/2012 la Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione ha reso i seguenti principi: “In tema di infortunio in itinere – nel regime successivo alla riforma di cui all’art. 12 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, applicabile ratione temporis alla dedotta fattispecie, – il rischio elettivo – cioè dovuto ad una scelta arbitraria del lavoratore infortunato, che interrompa ogni nesso tra lavoro, rischio ed evento – è configurato come l’unico limite alla copertura assicurativa di qualsiasi infortunio, in quanto ne esclude l’essenziale requisito della occasione di lavoro (di cui all’articolo del TU n. 1124/65) – secondo la giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. 13447/2000, 3363/2001, 7222/2002, 11885/2003, 5525/2004) – ma, con riferimento all’infortunio in itinere, assume, tuttavia, una nozione più ampia – rispetto all’infortunio, che si verifichi nel corso dell’attività lavorativa vera e propria – in quanto comprende comportamenti del lavoratore infortunato, di per sé non abnormi, secondo il comune sentire, ma semplicemente contrari a norme di legge o di comune prudenza (vedi, per tutte, Cass. 3 agosto 2005 n. 16282, 11885/2003, 5525/2004)“.

 

Nonchè: “In tema di infortunio “in itinere”, il requisito della “occasione di lavoro” implica la rilevanza di ogni esposizione a rischio, indipendentemente dal grado maggiore o minore di questo, assumendo il lavoro il ruolo di fattore occasionale del rischio stesso ed essendo il limite della copertura assicurativa costituito esclusivamente dal “rischio elettivo”, intendendosi per tale quello che, estraneo e non attinente alla attività lavorativa, sia dovuto ad una scelta arbitraria del lavoratore, il quale crei ed affronti volutamente, in base a ragioni o ad impulsi personali, una situazione diversa da quella inerente alla attività lavorativa, ponendo così in essere una causa interattiva di ogni nesso tra lavoro, rischio ed evento. Ne consegue che, allorquando l’utilizzo della pubblica strada sia imposto dalla necessità di raggiungere il posto di lavoro, si configura un rapporto finalistico o strumentale, tra l’attività di locomozione e di spostamento (tra luogo di abitazione e luogo di lavoro, e viceversa) e l’attività di stretta esecuzione della prestazione lavorativa, che di per sé è sufficiente ad integrare quel “quid pluris” richiesto per la indennizzabilità dell’infortunio “in itinere” (cfr., in tali termini, Cass. 11.12.2003 n. 18989)“.

Come è noto per infortunio in itinere si intende quell’infortunio capitato al lavoratore durante il tragitto per recarsi da casa al lavoro o, viceversa, dal lavoro a casa. Tale materia è regolamentata dal D.L.vo n. 38/2000. L’art. 12 del D.L.vo n. 38/2000 definisce l’infortunio in itinere come segue: Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l’assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti. L’interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all’adempimento di obblighi penalmente rilevanti. L’assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purchè necessitato. Restano, in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall’abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall’uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; l’assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida“.

Mentre invece il concetto di “rischio elettivo” nasce da una elaborazione giurisprudenziale, in particolare della sentenza n. 11417/2009 della Sezione Lavoro della Cassazione, la quale ha precisato quanto segue: “il rischio elettivo, quale limite all’indennizzabilità degli infortuni sul lavoro, è ravvisabile, per richiamare una definizione sintetica ricorrente, solo in presenza di un comportamento abnorme, volontario ed arbitrario del lavoratore, tale da condurlo ad affrontare rischi diversi da quelli inerenti alla normale attività lavorativa, pur latamente intesa, e tale da determinare una causa interruttiva di ogni nesso fra lavoro, rischio ed evento secondo l’apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito (cfr. ad es. Cass. n. 15047/2007; Cass. n. 15312/2001; Cass. n. 8269/1997; Cass. n. 6088/1995). Più in particolare, per configurare il rischio elettivo secondo la definizione descritta, viene richiesto a) che il lavoratore ponga in essere un atto non solo volontario, ma anche abnorme, nel senso di arbitrario ed estraneo alle finalità produttive; b) che il comportamento del lavoratore sia motivato da impulsi meramente personali, quali non possono qualificarsi le iniziative, pur inconfrue ed anche contrarie alle direttive del datore di lavoro, ma motivate da finalità produttive; c) che l’evento conseguente all’azione del lavoratore non abbia alcun nesso di derivazione con l’attività lavorativa. Nel concorso di tali situazioni, che qualificano in termini di abnormità la causa iniziale della serie produttiva dell’evento infortunistico, il rischio elettivo si distingue, quindi, dall’atto colpevole del lavoratore, e cioè dall’atto volontario posto in essere con imprudenza, negligenza o imperizia, ma che, motivato, comunque, da finalità produttive, non vale ad interrompere il nesso fra l’infortunio e l’attività lavorativa e non ne esclude, pertanto, la indennizzabilità”.

Vedi anche nella Sezione Formulari il “ricorso per riconoscimento dell’infortunio in itinere”.

 Cass., sez. lav., 22 febbraio 2012, n. 2642 (Pres. Roselli; Rel. Arienzo)

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