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Debiti tributari. Pignoramento dello stipendio

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Debiti tributari. Pignoramento dello stipendio

A far data da 2 marzo 2012, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 16/2012, il datore di lavoro, in qualità di terzo erogatore, dovrà osservare, nel momento in cui determinerà la trattenuta, i nuovi limiti introdotti dall’art. 3, comma 5, lettera a), del D.L. n. 16/2012, in caso di pignoramento dello stipendio da parte dell’agente della riscossione.

L’art. 3, comma 5, del D.L. n. 16/2012 ha aggiunto l’art. 72-ter al D.P.R. n. 602/1973 in materia di pignoramenti presso terzi disposti dall’agente della riscossione. Ed infatti l’art. 3, comma 5, lettera a) stabilisce che: “5. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 72-bis, comma 1, dopo le parole: «sesto, del codice di procedura civile,» sono inserite le seguenti: «e dall’articolo 72-ter del presente decreto»;

b) dopo l’articolo 72-bis, è inserito il seguente: «72-ter (Limiti di pignorabilità) 1. Le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennita’ relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall’agente della riscossione: a) in misura pari ad un decimo per importi fino a duemila euro; b) in misura pari ad un settimo per importi da duemila a cinquemila euro. 2. Resta ferma la misura di cui all’articolo 545, comma 4, del codice di procedura civile, se le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, superano i cinquemila euro.

Con le modifiche apportate dal D.L. 16/2012, dunque, sono stati posti dei limiti diversi di pignorabilità da parte dell’agente della riscossione in base all’ammontare dello stipendio, del salario o delle altre indennità relative al rapporto di lavoro (ad esempio il t.f.r.) o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento.

Nello specifico:

a) in caso di importi fino a € 2.000,00 l’importo pignorabile è pari ad un decimo;

b) in caso di importi da € 2.000,00 e fino ad € 5.000,00, l’importo pignorabile è pari ad 1/7;

c) er gli importi superiori ad € 5.000,00 l’importo pignorabile resta confermato nella misura di 1/5, come previsto dall’art. 545 c.p.c.

In caso di concorso con altri pignoramenti, si evidenzia che la modifica introdotta dal D.L. n. 17/2012 non va ad intaccare le disposizioni di cui all’art. 545 c.p.c., laddove prevede che in caso di simultaneo concorso di pignoramenti l’importo trattenuto “non può estendersi oltre la metà dell’ammontare delle somme” dovute al lavoratore.

In particolare l’art. 545 c.p.c., sui “Crediti impignorabili”, prevede quanto segue:

Non possono essere pignorati i crediti alimentari, tranne che per causa di alimenti, e sempre con l’autorizzazione del tribunale o di un giudice da lui delegato e per la parte dal medesimo determinata mediante decreto.

Non possono essere pignorati crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza.

Le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altra indennita’ relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal tribunale o da un giudice da lui delegato.

Tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito.

Il pignoramento per il simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente non puo’ estendersi oltre la meta’ dell’ammontare delle somme predette.

Restano in ogni caso ferme le altre limitazioni contenute in speciali disposizioni di legge.

La novità del D.L. n. 16/2012 comporta quindi sicuramente una riduzione delle quote pignorabili con conseguente allungamento dei tempi per la soddisfazione integrale del debito fiscale, ma per contro i debitori dovranno corrispondere somme maggiori di interessi. Inoltre la procedura del pignoramento presso terzi viene in un certo senso semplificata dal D.L. 16/2012, poichè gli agenti della riscossione, per la soddisfazione del credito fiscale, potranno procedere direttamente presso i soggetti terzi quali debitori del contribuente e quindi nel caso dei lavoratori, il soggetto terzo è rappresentato dal datore di lavoro.

Inoltre, per quanto concerne il pignoramento presso terzi non si richiede più necessariamente l’intervento del giudice dell’esecuzione a garanzia della legittimità dell’operazione. Infatti dispone l’art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973 che, ad eccezione dei crediti pensionistici, l’atto di pignoramento dei crediti del debitore verso i terzipuò contenere l’ordine al terzo di pagare direttamente al concessionario (cioè all’agente della riscossione), fino a concorrenza del credito per cui si procede: a) nel termine di 15 giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica; b) alle rispettive scadenze per le restanti somme.

Dispone ancora l’art. 72-bis cit., che l’atto di pignoramento in tali casi può essere redatto anche da “da dipendenti dell’agente della riscossione procedente non abilitati all’esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione“, ma deve “recare l’indicazione a stampa dello stesso agente della riscossione e non è soggetto all’annotazioneex art. 44, comma 1, Dlgs n. 112/1999″, ossia l’annotazione nel registro cronologico.

Infine se il terzo è inottemperante all’ordine di pagamento si applica la procedura ordinaria prevista dal codice di procedura civile tramite citazione ordinaria del terzo intimato e del debitori innanzi al giudice dell’esecuzione.

A questo punto occorre evidenziare che l’Agenzia delle Entrate, con provvedimento n. 34755 del 3.3.2010, ha stabilito che “In caso di pagamento eseguito mediante pignoramenti presso terzo, quest’ultimo (di seguito terzo erogatore), ove rivesta la qualifica di sostituto di imposta ai sensi degli articoli 23 e seguenti del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, opera, all’atto del pagamento, una ritenuta del 20 per cento a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dal creditore pignoratizio. Il terzo erogatore non effettua la ritenuta se è a conoscenza che il credito è riferibile a somme o valori diversi da quelli assoggettabili a ritenuta alla fonte ai sensi delle disposizioni contenute nel titolo III del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni e integrazioni, nell’articolo 11, commi 5, 6 e 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 nonché nell’articolo 33, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1988, n. 42“.

In base al suddetto provvedimento dell’Agenzia delle Entrate quindi

il datore di lavoro, fiscalmente sarà tenuto a: “A fronte dei pagamenti effettuati, il terzo erogatore è tenuto ai seguenti adempimenti:

a) versare la ritenuta operata ai sensi dell’articolo 1 utilizzando l’apposito codice tributo;

b) comunicare al debitore l’ammontare delle somme erogate al creditore pignoratizio nonché le ritenute effettuate;

c) certificare al creditore pignoratizio l’ammontare delle somme erogate e delle ritenute effettuate entro i termini previsti dall’articolo 4, comma 6-quater del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;

d) indicare nella dichiarazione dei sostituti d’imposta di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, i dati relativi al debitore e al creditore pignoratizio nonché le somme erogate e le ritenute effettuate.

L’adempimento deve essere effettuato anche se non sono state operate ritenute”;

il lavoratore pignorato (debitore) fiscalmente: “…alla presentazione della dichiarazione di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, deve indicare i dati relativi al creditore pignoratizio e alla natura delle somme oggetto del debito.

Il debitore non è tenuto ad effettuare le operazioni di conguaglio, di cui agli articoli 23, 24 e 29, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in relazione alle somme corrisposte dal terzo erogatore.“;

ed infine il creditore pignoratizio fiscalmente sarà tenuto a: “indicare i redditi percepiti e le ritenute subite nella dichiarazione dei redditi anche se si tratta di redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva.

Per maggiori chiarimenti in merito alle modalità di effettuazione delle ritenute alla fonte per le somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi, si veda la circolare n. 8/E del 2.3.2011 dell’Agenzia delle Entrate.

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