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Rassegna della Cassazione – Sezione Lavoro

Pubblico impiego

Rassegna della Cassazione – Sezione Lavoro:

Ecco di seguito una breve rassegna delle decisioni della Cassazione – Sezione Lavoro in tema di licenziamento del dirigente, Indennità di mobilità, Malattia e diritto alla conservazione del posto, Danni mare e biologico, Risarcimento del danno,

Cass., Sez. Lav., n. 28967/2011: Licenziamento di dirigente – Lavoro subordinato – Dirigente – Garanzia di difesa – Licenziamento illegittimo

Le garanzie procedimentali dettate dall’art. 7, commi 2 e 3, legge n. 300/1970 devono trovare applicazione nell’ipotesi di licenziamento di un dirigente anche a prescindere dalla sua specifica collocazione nell’impresa sia quando il datore di lavoro addebiti al dirigente stesso un comportamento negligente (o, in senso lato, colpevole) sia se a base del recesso siano poste condotte tali da recidere il necessario vincolo fiduciario“.

 

Cass., Sez. Lav., n. 29237/2011: Indennità di mobilità e decorrenza dalla fine del periodo di preavviso – Previdenza (Assicurazioni sociali) – Inps – Indennità di mobilità – Decorrenza dalla fine del periodo di preavviso – Pagamento indennità sostitutiva del preavviso – Necessità

L’art. 7 della legge n. 223/1991, concernente la disciplina dell’indennità di mobilità, dispone al comma 12 che questa sia regolata dalla normativa che disciplina l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria; l’art. 73 della normativa fondamentale sulla indennità di disoccupazione, di cui al Rdl n. 1827/1935, convertito in legge n. 1155/1936, fissa la decorrenza della indennità di disoccupazione a partire dalla fine del periodo di preavviso, ma solo se la relativa indennità sostitutiva sia stata corrisposta dal datore. L’Inps viene sì esonerato dal pagamento dell’indennità di disoccupazione, e così dell’indennità di mobilità, per tutto il periodo coperto dall’indennità sostitutiva erogata dal datore di lavoro, ma ciò solo se il datore medesimo effettivamente la corrisponda. Viceversa, in caso di mancata erogazione di tale indennità, ed a prescindere dal fatto che il lavoratore ne avesse o meno diritto nei confronti del datore di lavoro, non opera il differimento del pagamento della prestazione previdenziale fino alla scadenza del periodo di preavviso non lavorato, poiché tale differimento è previsto solo nel caso in cui all’assicurato sia pagata una indennità per mancato preavviso“.

Cass., Sez. Lav., n. 29693/2011: Malattia e diritto alla conservazione del posto – Lavoro – Lavoro subordinato – Estinzione del rapporto – Diritto alla conservazione del posto – Infortuni e malattie – Comporto – Assenze dovute a infortuni sul lavoro – Computabilità nel periodo di comporto – Limiti

La computabilità nel periodo di comporto delle assenze del lavoratore dovute ad infortunio sul lavoro non si verifica nelle ipotesi in cui l’infortunio sia imputabile a responsabilità del datore di lavoro“.

Cass., Sez. Lav., n. 30668/2011: Danni morale e biologico – Risarcimento Risarcimento del danno – Patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) – Danno morale – Voce di danno integrante la più ampia categoria del danno non patrimoniale – Configurabilità – Sussistenza – Distinzione dalla voce di danno costituita dal cd. danno biologico – Necessità – Fondamento – Fattispecie

In tema di liquidazione del danno, la fattispecie del danno morale deve intendersi come appartenente ad una categoria autonoma e distinta dal danno biologico, entro l’ampio genere del pregiudizio non patrimoniale.

Risarcimento del danno – Valutazione e liquidazione – Liquidazione del danno biologico – Criteri

Il giudice, nel procedere alla liquidazione del danno biologico, deve fare ricorso al criterio

equitativo (artt. 2056 e 1223, c.c.), considerando le circostanze del caso concreto – specificamente, la gravità delle lesioni, gli eventuali postumi permanenti, l’età, le condizioni sociali e familiari del danneggiato – valutato in relazione ai due momenti della inabilità temporanea e della invalidità permanente del danneggiato“.

Risarcimento del danno – Patrimoniale e non patrimoniale – Danno biologico – Danno morale – Liquidazione in modo omnicomprensivo – Necessità – Fondamento

Poiché il danno biologico ha natura non patrimoniale, e dal momento che il danno non patrimoniale ha natura unitaria, è corretto l’operato del giudice di merito che liquidi il risarcimento del danno biologico e morale in una somma omnicomprensiva, posto che le varie voci di danno non patrimoniale possono venire in considerazione in sede di adeguamento del risarcimento al caso specifico, e sempre che il danneggiato abbia allegato e dimostrato che il danno biologico o morale presenti aspetti molteplici e riflessi ulteriori rispetto a quelli tipici.”

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