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Controversie lavoro: ricorso, udienza, costituzione, ecc

Fondo di solidarietà residuale

Controversie lavoro: ricorso, udienza, costituzione, ecc.

La domanda avente ad oggetto controversie in materia di lavoro, si propone mediante il ricorso. Tale atto, a norma dell’art. 414 c.p.c. deve tassativamente contenere i seguenti elementi:

 

  1. l’indicazione del giudice;

  2. il nome, il cognome, nonche’ la residenza o il domicilio eletto del ricorrente nel comune in cui ha sede il giudice adito, il nome, il cognome e la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto; se ricorrente o convenuto e’ una persona giuridica, un’associazione non riconosciuta o un comitato, il ricorso deve indicare la denominazione o ditta nonche’ la sede del ricorrente o del convenuto;

  3. la determinazione dell’oggetto della domanda;

  4. l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni;

  5. l’indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e in particolare dei documenti che si offrono in comunicazione.

Una volta completato il ricorso con l’indicazione di tutti gli elementi previsti dall’art. 414 c.p.c., questo deve essere depositato, a norma dell’art. 415 c.p.c., presso la cancelleria del giudice competente per territorio, unitamente ai documenti in esso indicati.

A questo punto il giudice, nel termine di 5 giorni dal deposito del ricorso fissa con decreto l’udienza di discussione. A tale udienza le parti (ricorrente e convenuto) sono tenute a comparire personalmente.

L’art. 415 c.p.c. precisa inoltre che “tra il giorno del deposito del ricorso e l’udienza di discussione non devono decorrere piu’ di sessanta giorni“.

Una volta fissata l’udienza di discussione, il ricorso (unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, che viene apposto in calce all’atto) deve essere notificato alla controparte, ossia al convenuto, a cura della parte ricorrente, nel termine di 10 giorni dalla data di pronuncia del decreto di fissazione dell’udienza.

Inoltre il suddetto art. 415 c.p.c. stabilisce che deve intercorrere un termine non minore di 30 giorni tra la data di notificazione del ricorso alla parte convenuta e quella dell’udienza di discussione. Tale termine viene elevato a 40 giorni e a 80 giorni nel caso in cui la notificazione deve essere effettuata all’estero.

Infine per le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, l’ultimo comma dell’art. 415 c.p.c. prevede che il ricorso deve essere notificato direttamente presso l’amministrazione destinataria ai sensi dell’articolo 144, secondo comma” e che “per le amministrazioni statali o ad esse equiparate, ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso gli uffici dell’Avvocatura dello Stato competente per territorio“.

Per quanto concerne la parte convenuta, questa ha l’onere di costituirsi nel termine di almeno 10 giorni prima dell’udienza di discussione. In tale contesto dovrà dichiarare la sua residenza e dovrà eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il giudice innanzi al quale pende la controversia (art. 416 c.p.c.). Sempre a norma dell’art. 416 c.p.c. il convenuto si costituisce “mediante deposito in cancelleria di una memoria difensiva, nella quale devono essere proposte, a pena di decadenza, le eventuali domande in via riconvenzionale e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio“. Inoltre è previsto che nella stessa memoria “il convenuto deve prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall’attore a fondamento della domanda, proporre tutte le sue difese in fatto e in diritto ed indicare specificamente, a pena di decadenza, i mezzi di prova dei quali intende avvalersi ed in particolare i documenti che deve contestualmente depositare“.

Se la parte convenuta ha intenzione di proporre a sua volta delle domande volte ad ottere la condanna del ricorrente, potrà proporre la c.d. domanda riconvenzionale. Le argomentazioni relative alla domanda riconvenzionale sono ovviamente contenute nella memoria difensiva con la quale il convenuto si costituisce in giudizio. Inoltre, a pena di decadenza, nella memoria di costituzione con contestuale domanda riconvenzionale, deve essere inserita l’istanza rivolta al giudice di fissazione di una nuova udienza di discussione. La domanda riconvenzionale è disciplinata dall’art. 418 c.p.c. che nello specifico stabilisce quanto segue: “il convenuto che abbia proposta domanda in via riconvenzionale … deve, con istanza contenuta nella stessa memoria, a pena di decadenza dalla riconvenzionale medesima, chiedere al giudice che, a modifica del decreto di cui al secondo comma dell’articolo 415, pronunci, non oltre cinque giorni, un nuovo decreto per la fissazione dell’udienza“. A questo punto il giudice, nel termine di 5 giorni, fissa con decreto la data della nuova udienza di discussione. Tra la proposizione della domanda riconvenzionale e l’udienza di discussione non devono decorrere piu’ di cinquanta giorni. Sarà poi cura della cancelleria del giudice notificare al convenuto in via riconvenzionale la memoria difensiva con domanda riconvenzionale e ovviamente il decreto di fissazione della nuova udienza, entro il termine di 10 giorni dalla data in cui è stato pronunciato. Infine l’art. 418 c.p.c. statuisce che “tra la data di notificazione all’attore del decreto pronunciato a norma del primo comma e quella dell’udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di venticinque giorni. Nel caso in cui la notificazione del decreto debba farsi all’estero il termine di cui al secondo comma e’ elevato a settanta giorni, e quello di cui al comma precedente e’ elevato a trentacinque giorni“.

Anche se la legge nulla specifica al riguardo, il ricorrente (convenuto in via riconvenzionale) deve depositare una memoria difensiva nella quale deve prendere posizione rispetto alle richieste avanzate dalla controparte con la domanda riconvenzionale, produrre documenti, sollevare eccezioni, formulare istanze, ecc., sempre nel termine di 10 giorni prima della nuova udienza fissata per la discussione.

 

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