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Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

La figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza previsto per la prima volta nello Statuto dei lavoratori del 1970, ha trovato in realtà un vero e proprio riconoscimento nel D.Lgs. 626/1994 e poi successivamente riconfermato nel D.Lgs. n. 81/2008.

In particolare le attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono le seguenti (art. 50, D.Lgs. n. 81/2008 cit.):

Inoltre, sempre secondo l’art. 50 cit., il rappresentante per la sicurezza deve avere a disposizione tutto il tempo necessario allo svolgimento dell’incarico senza che ciò naturalmente comporti una una perdita di retribuzione. Deve inoltre disporre dei mezzi e degli spazi necessari per il corretto esercizio delle sue funzioni e deve inoltre poter avere accesso anche ai dati contenuti nelle applicazioni informatiche, e cioè i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno.

Importante evidenziare che il rappresentante per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresenanze sindacali. È la contrattazione collettiva che di norma stabilisce le modalità per l’esercizio delle sue funzioni.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è altresì tenuto al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui viene a conoscenza nell’esercizio delle funzioni. L’esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.

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