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Disoccupazione ordinaria e Indennità di disoccupazione ridotta

Per poter beneficiare dell’indennità di disoccupazione ordinaria è necessario che il lavoratore disoccupato sia in possesso dei seguenti requisiti e cioè:

L’indennità di disoccupazione ordinaria è pari al 40% della retribuzione media percepita dal lavoratore disoccupato nei tre mesi precedenti l’inizio del periodo di discoccupazione. Tale indennità viene versata dall’Istituto per un periodo massimo di 6 mesi (180 giornate), elevabile a 9 mesi (270 giornate) per i disoccupati di età pari o superiore ai 50 anni.

Il versamento di tale indennità ovviamente viene interrotto qualora il beneficiario trovi un’altra occupazione.

La domanda deve essere presentata dall’interessato entro 68 giorni dalla perdita del lavoro presso le competenti sedi Inps o Centri per l’impiego anche tramite l’ausilio del Patronato.

L’indennità di disoccupazione ridotta invece viene concessa a quei lavoratori (es. lavoratori dello spettacolo, apprendisti, detenuti lavoratori, lavoratori con contratto a part-time, insegnanti non di ruolo) che non hanno ancora maturato i requisiti richiesti per ottenere l’indennità di disoccupazione ordinaria.

Per poter beneficiare dell’indennità di disoccupazione ridotta è necessario che il lavoratore disoccupato sia in possesso dei seguenti requisiti:

A differenza della indennità di disoccupazione ordinaria il richiedente non è obbligato ad essere iscritto al Centro per l’impiego (ad esclusione però dei soci delle cooperative).

L’indennità di discoccupazione con requisiti ridotti è pari al 35% della retribuzione di riferimento per i primi 4 mesi (120 giorni) e al 40% per il periodo successivo, ossia per un totale di sei mesi.

La domanda per ottenere l’indennità di discoccupazione ridotta deve essere prestata dall’interessato presso l’Inps.

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