Site icon Diritto Lavoro – Portale del Diritto

Ricorso in opposizione a precetto ex artt. 615, co.1 e 618 – bis cpc

Ricorso per differenze retributive colf – badanti


Tribunale Civile di [completare]

Sezione Lavoro

Ricorso in opposizione a precetto ex artt. 615, co.1 e 618 – bis cpc

per il/la Sig. / Sig.ra /Società [se si tratta di datore di persona giuridica inserire nome della società es. S.p.A. Rossi in persona del legale rappresentante pro tempore] elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. [inserire nome e cognome del legale], che lo/la rappresenta e difende giusta procura a margine[ovvero in calce] del presente atto,

parte opponente

contro

il/la Sig./Sig.ra [inserire nome del creditore], elettivamente domiciliato/a in [inserire città e via dello studio legale] presso lo studio dell’avv. [completare] che lo rappresenta e difende,

parte opposta

FATTO

Il /la Sig./ Sig.ra / Società [inserire nome e cognome della parte opponente] a mezzo del suo procuratore costituito in giudizio, espone quanto segue:

* * *

Tanto ritenuto, il/la Sig. / Sig.ra /Società [inserire nome e cognome della parte opponente]

RICORRE

all’Ill.mo Giudice adito, affinchè, previa fissazione dell’udienza di comparizione delle parti, voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all’Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, accogliere il presente ricorso e per l’effetto dichiarare l’infondatezza del diritto del/della Sig./Sig.ra [completare con il nominativo della parte opposta] di procedere ad esecuzione forzata con il giudizio intrapreso con l’atto di precetto notificato in data [inserire data di notifica precetto] con conseguenziale declaratoria di nullità e di improduttività di effetti giuridici ed adottare altresì tutti i provvedimenti del caso.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA e CPA

Si producono i seguenti documenti [indicare i documenti prodotti].

[completare con luogo e data]

[inserire firma dell’Avvocato]

NOTE

  1. FINALITA’: questo tipo di atto viene utilizzato dal debitore a cui è stato notificato l’atto di precetto per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata sui suoi beni. Con il deposito del ricorso in opposizione a precetto (presso la Sezione del Tribunale competente a decidere in materia di controversie di lavoro) il debitore da inizio ad un vero e proprio giudizio di cognizione, di conseguenza la sentenza che sarà resa dal giudice adito, potrà essere impugnata con i normali mezzi di impugnazione.
  2. FORMALITA’: il ricorso in opposizione va naturalmente redatto prima che l’esecuzione abbia inizio, vale a dire prima che siano trascorsi 10 giorni dalla notifica del precetto stesso.
  3. RIFERIMENTI NORMATIVI: Codice di procedura civile: dall’artt. 26, 615 e 618 – bis.
  4. RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI: Cass. Sez. Lav. n. 3316/02 ecc.

Exit mobile version