Periodo di comporto
Il lavoratore, durante l’assenza per malattia, ha diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Tuttavia il datore di lavoro, in base alle disposizioni del comma 2 dell’art. 2110 c.c., può recedere dal contratto una volta decorso il c.d. periodo di comporto. Ove per periodo di comporto si intende il periodo entro il quale il datore di lavoro è tenuto a tollerare l’assenza del lavoratore colpito da malattia, ossia il periodo massimo di conservazione del posto di lavoro che spetta al lavoratore malato e cioè quell’arco temporale entro il quale il lavoratore malato continua a percepire la retribuzione o una indennità, nonostante la mancata effettuazione della prestazione lavorativa e durante il quale ha diritto alla conservazione del posto di lavoro