Svolgere attività identiche a quelle dei dipendenti pur essendo formalmente inquadrati come stagisti è una delle preoccupazioni più diffuse tra chi intraprende un tirocinio. Molti giovani temono infatti di essere utilizzati come forza lavoro a basso costo, senza le tutele previste dalla legge e dai contratti collettivi nazionali.

Il tirocinio nasce come esperienza formativa sul campo, ma quando l’azienda non dimostra di aver fornito un reale percorso di apprendimento, il rapporto può essere riqualificato. Lo ha chiarito il tribunale di Catania con la sentenza n. 3687, stabilendo che uno stage privo di formazione effettiva si trasforma in lavoro subordinato a tutti gli effetti.

Cosa ti spetta se lo stage è troppo?

Nel caso esaminato, una giovane aveva iniziato un tirocinio extracurriculare semestrale con un impegno di 37,5 ore settimanali e un’indennità mensile di 600 euro. Secondo gli accordi, avrebbe dovuto apprendere mansioni amministrative nel settore turistico, ma la realtà si è rivelata molto diversa dalle previsioni iniziali.

Dopo le prime 2 settimane di formazione, la ragazza è stata inserita stabilmente nell’organizzazione aziendale, svolgendo compiti identici ai colleghi assunti. Orari fissi, responsabilità autonome e mansioni predefinite hanno dimostrato l’assenza di un percorso formativo continuativo e coerente con la natura del tirocinio.

Il rapporto è proseguito per mesi senza alcun contratto di lavoro, configurando una situazione di evidente abuso da parte del datore. La lavoratrice ha quindi deciso di rivolgersi ai sindacati e alla magistratura, denunciando la mancanza di formazione e la natura subordinata delle attività svolte.

Le testimonianze raccolte hanno confermato che le mansioni erano paragonabili a quelle di un’impiegata ordinaria, senza alcuna differenza sostanziale. Il tribunale ha riconosciuto che l’azienda non aveva fornito prova dell’attività formativa, elemento indispensabile per qualificare correttamente un tirocinio.

Richiamando precedenti giurisprudenziali, il giudice ha ribadito che l’onere della prova sulla formazione spetta sempre al datore di lavoro. In assenza di tale dimostrazione, il rapporto deve essere considerato lavoro subordinato, con tutte le conseguenze retributive e contributive previste dalla legge.

La sentenza n. 3687/2025 ha quindi riconosciuto alla giovane le differenze retributive, pari a oltre 13.000 euro, e la regolarizzazione dei contributi previdenziali. Il giudice ha sottolineato che un tirocinio è legittimo solo quando la formazione è effettiva, prevalente e strutturata in modo coerente con gli obiettivi dichiarati.

Quando invece lo stagista viene inserito stabilmente nell’organizzazione e svolge attività produttive, il rapporto deve essere riqualificato come lavoro dipendente. Il principio affermato è chiaro: il tirocinio non può mai sostituire un posto di lavoro, né essere utilizzato per coprire esigenze aziendali ordinarie.