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È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 febbraio 2020 il D.L. n. 3 del 2020 contenente Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente, che porterà – tra le altre cose – più soldi in busta paga per i redditi fino a 40 mila euro.

Dal 1° luglio scatterà infatti il c.d. “super bonus” che riguarderà circa 16 milioni di lavoratori dipendenti, sia pubblici che privati, con redditi – come sopra si è detto – fino a 40mila euro.

Con tale provvedimento, che dovrà essere presentato alle Camere per la conversione in legge, il Governo sta tentando di far crescere nuovamente il potere di acquisto delle retribuzioni e conseguentemente rilanciare consumi e crescita del Paese.

Ecco le principali novità del D.L. n. 3/2020:

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TRATTAMENTO INTEGRATIVO DEI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI (A PARTIRE DAL 1° LUGLIO 2020):

Per i redditi complessivi non superiori a 28mila euro è riconosciuta una somma a titolo di trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a 600 euro per l’anno 2020 e a 1.200 euro a decorrere dall’anno 2021.

ULTERIORE DETRAZIONE FISCALE PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI (DAL 1° LUGLIO AL 31 DICEMBRE 2020)

In vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali, ai titolari dei redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta una ulteriore detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari a:

a) 480 euro, aumentata del prodotto tra 120 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 35mila euro, diminuito del reddito complessivo, e 7mila euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 28mila euro ma non a 35mila euro;

b) 480 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35mila euro ma non a 40mila euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 40mila euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 5mila euro.

Gli importi del super bonus

In sintesi, dunque, a partire dal prossimo 1° luglio il bonus Renzi di 80 euro sarà elevato a 100 euro netti mensili per coloro che percepiscono un reddito annuo fino alla soglia massima di 26.600 euro lordi. Mentre coloro che percepiscono un reddito compreso tra 26.600 e 28mila euro (attualmente esclusi dal bonus Irpef) beneficeranno per la prima volta di un incremento pari a 100 euro mensili nella busta paga.  Per i redditi superiori a 28 mila euro l’importo del beneficio è proporzionalmente decrescente.

Trattamento integrativo o detrazione fiscale?

I sostituti d’imposta dovranno stabilire se si applicherà il trattamento integrativo o la detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati ripartendoli fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio e dovranno poi verificare, in sede di conguaglio, la spettanza o meno del “super bonus”.

Se in sede di conguaglio venisse accertato il mancato diritto alle somme, queste dovranno essere recuperate. Per gli importi da recuperare superiori a 60 euro lo “storno” in busta paga avverrà in quattro rate di pari importo, a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.

(Fonte: Gazzetta Ufficiale)

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