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L’INAIL, con la circolare n. 33 del 2019, ha reso noto che tramite il cruscotto infortuni, lo strumento telematico utile per le attività di vigilanza sull’applicazione delle leggi su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sarà consentito agli utenti abilitati per la consultazione delle denunce di infortunio e ai datori di lavoro di soggetti non assicurati INAIL, di consultare i dati riguardanti le comunicazioni d’infortunio a fini statistici e informativi, pervenute telematicamente all’INAIL a partire dal 12 ottobre 2017 (cioè dalla data in cui è divenuto operativo il nuovo modulo per la comunicazione degli infortuni con prognosi di almeno un giorno, oltre quello dell’evento).

Ecco quanto si legge nella circolare 33/2019.

Premessa

L’INAIL a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, che all’articolo 21, comma 4, ha disposto l’abolizione del Registro infortuni, al fine di offrire agli organi preposti all’attività di vigilanza uno strumento alternativo in grado di fornire dati e informazioni utili a orientare l’azione ispettiva, ha rilasciato, con circolare INAIL 23 dicembre 2015, n 92, l’applicativo informatico “Cruscotto infortuni” attraverso il quale è possibile consultare gli infortuni occorsi ai dipendenti prestatori d’opera, denunciati dal datore di lavoro all’INAIL stesso, secondo quanto previsto dall’ articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

L’articolo 3, comma 3 – bis1, del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 ha modificato l’articolo 18, comma 1–bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni.

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I nuovi obblighi dei datori di lavoro

A seguito della nuova formulazione, a decorrere dal 12 ottobre 2017, tutti i datori di lavoro, compresi i datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze private, nonché i soggetti abilitati a intermediazione, sono tenuti a comunicare in via telematica all’INAIL, (…) nonché per loro tramite al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento.

Il Cruscotto infortuni

Con circolare 12 ottobre 2017, n. 42, l’INAIL ha reso disponibile ai datori di lavoro assicurati all’Istituto e ai datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze private, nonché ai loro intermediari, il nuovo servizio telematico “Comunicazione di infortunio”, quale esclusivo strumento volto a inviare, per fini statistici e informativi, la comunicazione di infortunio occorso ai propri dipendenti, nonché ai soggetti a essi equiparati.

Servizio telematico Cruscotto infortuni. Accesso ai dati delle comunicazioni di infortunio.

Al fine di rendere lo strumento “Cruscotto infortuni”, utile anche all’attività di vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con la presente circolare si comunica che a decorrere dal 17 dicembre 2019 viene rilasciata un’implementazione al servizio telematico “Cruscotto infortuni” che consentirà agli utenti abilitati per la consultazione delle denunce di infortunio e ai datori di lavoro di soggetti non assicurati INAIL, di consultare i dati riguardanti le comunicazioni d’infortunio a fini statistici e informativi, pervenute telematicamente all’INAIL a partire dal 12 ottobre 2017.

Assistenza agli utenti

Nell’area “Supporto” e “Contatti” del portale www.inail.it è a disposizione dell’utenza il servizio “INAIL risponde” per l’assistenza e il supporto nell’utilizzo dei servizi online e per approfondimenti normativi e procedurali. Nell’area “Supporto” è altresì disponibile per la consultazione il manuale operativo dell’applicativo. È inoltre possibile rivolgersi al Contact center INAIL al numero 066001, accessibile sia da rete fissa sia da rete mobile, secondo il piano tariffario del gestore telefonico di ciascun utente.

(Fonte: INAIL)

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