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La Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 34398 del 2019 ha stabilito che se il datore di lavoro viola le norme predisposte dal coordinatore per l’esecuzione del cantiere paga i danni in caso di infortunio.

Estratto dall’articolo di Luigi Caiazza per il Sole 24 Ore (per l’articolo integrale clicca qui)

Il datore di lavoro che agisce in violazione delle prescrizioni predisposte dal coordinatore per l’esecuzione del cantiere risponde in caso d’infortunio. La medesima responsabilità non ricade, invece, in capo al coordinatore nel caso in cui quest’ultimo non sia stato prontamente avvisato dal datore della nuova operazione di cantiere, nel qual caso avrebbe potuto imporre tempestivamente il rispetto delle condizioni necessarie per assicurare la messa in sicurezza della nuova attività.

Il principio è stato chiarito dalla IV Sezione penale della Corte di cassazione con la sentenza n. 34398 del 2019 depositata il 29 luglio, che ha sostanzialmente modificato le sentenze dei giudici di merito di primo e secondo grado, i quali avevano ritenuto responsabili del grave infortunio occorso ad un operaio non soltanto il titolare dell’impresa edile, datore di lavoro di quest’ultimo, ma anche il coordinatore per l’esecuzione nonché il titolare di un’impresa subappaltatrice incaricata dello smontaggio e del trasporto di una gru da un cantiere all’altro. Proprio in tale fase di lavoro l’operaio aveva subito, infatti, un grave infortunio ad un piede.

Nei fatti era avvenuto che il datore di lavoro aveva conferito al proprio dipendente un incarico generico senza avere provveduto, tuttavia, a spiegargli i rischi connessi alla fase di trasporto della gru su carrello, a fronte dei quali occorreva posizionarsi a una certa distanza di sicurezza dal convoglio in movimento.

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In merito alla posizione del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, in sede di ricorso è emerso che l’impresa aveva predisposto il piano operativo di sicurezza dichiarando di essere l’unica azienda a occuparsi del trasporto delle attrezzature e dei materiali necessari per l’esecuzione delle opere. A fronte di ciò, il coordinatore si era premurato di redigere un documento che obbligava l’impresa ad informarlo dell’eventuale presenza in cantiere di altre aziende. Tutto ciò non è avvenuto in quanto il titolare dell’impresa, pur avendo conferito alla ditta subappaltatrice l’incarico di smontare la gru e di procedere al relativo trasporto in altro suo cantiere, non ha comunicato alcunché al coordinatore.

A questo punto la Corte di legittimità, pur ravvisando la responsabilità penale e civile del datore di lavoro nei confronti dell’operaio infortunato in quanto non aveva provveduto a spiegare al proprio dipendente i rischi connessi alla fase di trasporto della gru su carrello, a fronte dei quali si doveva realizzare la cautela di posizionarsi a una certa distanza di sicurezza dal convoglio in movimento, associava a tale responsabilità quella del titolare dell’impresa subappaltatrice per avere omesso di verificare le condizioni di sicurezza, prima di dare disposizioni all’operatore di mettere in movimento il convoglio pur in presenza di persone nella zona pericolosa.

Come anticipato, non veniva invece ravvisata alcuna responsabilità a carico del coordinatore dell’esecuzione in quanto non era stato messo in condizioni, dal titolare dell’impresa, di disporre le condizioni di sicurezza relative allo smontaggio e al trasporto della gru.

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