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La Suprema Corte, con la sentenza n. 19923 del 2019, ha reso il seguente principio di diritto: “Nel danno, giustamente rivisto al rialzo in appello, va considerata la sofferenza soggettiva provata dal professionista (nello specifico un medico) dalla necessità di scegliere il prepensionamento per porre fine alla situazione di degrado professionale” (dal Quotidiano del Diritto del Sole 24 Ore del 24.7.2019).

Ecco i fatti di causa.

Con sentenza n. 557 del 2015 la Corte d’appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato in complessivi Euro 155.284,00 la somma capitale liquidata in favore di …, … e … quali eredi di …, originario ricorrente, a titolo di risarcimento del danno da demansionamento sofferto dal dante causa.

Il giudice di appello, confermato l’accertamento del giudice di primo grado in punto di protratto demansionamento del … da parte della datrice di lavoro … s.p.a. , confermata la correttezza della determinazione del danno patrimoniale in misura corrispondente all’importo versato dal … all’INPS (per riscatto degli anni universitari) onde accedere quanto prima al pensionamento anticipato di anzianità e porre in tal modo fine alla situazione di degrado professionale ed emarginazione, ha ritenuto insufficiente la somma, pari a Euro 10.000,00, liquidata in prime cure a titolo di ristoro del danno non patrimoniale, e la ha rideterminata in via equitativa in Euro 60.000,00.

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Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione la società datrice di lavoro che veniva rigettato dalla Corte Suprema.

Secondo la Cassazione, il prolungato demansionamento e la situazione di degrado professionale e di emarginazione in cui si era trovato il ricorrente da cui era scaturita la sua decisione di andare in pensione anticipatamente, hanno provocato un danno che doveva essere risarcito in considerazione – come sopra si è detto – della sofferenza soggettiva provata dal professionista. E spetta al giudice del merito – con apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione se adeguatamente motivato – determinarne l’entità anche in via equitativa, a condizione che il danno patito sia provato dal lavoratore

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