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La Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 11539 del 2019, ha reso il seguente principio di diritto: “No al licenziamento disciplinare per addebiti di inadempienza in occasione di missione priva di specifiche direttive e oggetto” (dal Quotidiano del Diritto del Sole 24 Ore del 3.5.2019).

Ecco di seguito i fatti di causa.

Con sentenza del 27.4.2017 la Corte d’appello di Milano ha respinto il gravame presentato da … S.p.A. avverso la sentenza del Tribunale di Milano che, accogliendo la domanda di …, quadro direttivo della società, aveva escluso la sussistenza dei fatti contestatigli con lettera del 21.9.2011 ed accertato l’illegittimità del licenziamento disciplinare comminatogli dalla società in data 4.10.2011, con ordine di reintegrazione e con condanna al risarcimento del danno.

Anche per la corte di merito gli addebiti rivolti al … – consistenti a) nell’invio di una polemica ed irrispettosa lettera a cinque superiori prima della formalizzazione dell’incarico poi affidatogli per un progetto da sviluppare in …, b) nell’aver frapposto svariate difficoltà di ordine personale e professionale durante l’intero corso della missione e nell’aver presentato in ritardo un testo progettuale del tutto carente, c) nella recidiva in cui il dipendente era incorso per la sanzione della sospensione di 8 giorni irrogatigli nel 2011 – , non potevano ritenersi sussistenti, tanto in termini di giusta causa o di giustificato motivo soggettivo, quanto in termini di giustificato motivo oggettivo, pure eccepito in via subordinata dalla datrice di lavoro.

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In particolare secondo la sentenza impugnata non potevano rinvenirsi nella lettera inviata ai superiori in data 26.7.2011 dal … espressioni sgarbate o offensive nei confronti dei dirigenti destinatari, atteso che tale comunicazione conteneva essenzialmente perplessità in merito al nuovo incarico affidatogli – consistente nell’organizzazione in Ungheria di un progetto di cross selling con la società … di distribuzione di gas, …, avente ad oggetto l’implementazione di servizi contrattuali offerti dall’… all’utenza, nell’ambito degli insediamenti pubblici connessi alla commercializzazione del gas.

La corte territoriale ha poi rilevato che “scetticismo e ostilità” aveva espresso la società anche nei primi giorni di avvio della missione del … in …, impartendo un incarico con scarsa definizione del preciso oggetto, in assenza di preliminari colloqui con il dipendente diretti a chiarire le sue mansioni. Per la corte di merito vi era stata da parte aziendale una condotta non improntata a correttezza e buona fede, che si era concretizzata a) nella tardiva reprimenda a fini disciplinari fatta al … per la lettera da lui inviata ai superiori in data 26.7.2011, b) nel non aver considerato che, sin dal 11.8.2011, il dipendente aveva inviato al suo diretto superiore … un draft – bozza preliminare del suo studio – poi seguito dalla versione più approfondita e completa del 31.8.2011. Per la corte insussistente doveva inoltre ritenersi l’addebito di tardività del deposito di tale progetto, in assenza di una scansione dettagliata, rigida ed ineludibile imposta dalla datrice di lavoro per detto deposito. Come anche andava tenuto in conto che l’addebito disciplinare, contestato come recidiva, era stato posto nel nulla dalla sentenza del tribunale di Milano del 4.10.2011.

Inoltre andava escluso il disvalore disciplinare degli addebiti, atteso che era stata in realtà ascritta al … una scadente qualità dell’elaborato – ossia del progetto – , senza svolgere alcuna puntualizzazione quanto agli “errori” tecnici, documentali e formali contestati che risultavano ridursi in concreto a “mancanza di impaginazione e di titoli giusti, all’uso di un programma informatico piuttosto che un altro”.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione  … S.p.A., che veniva rigettato dalla Corte Suprema che considerava anch’essa illegittimo il licenziamento disciplinare comminato al lavoratore.

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