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La Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, con ordinanza n. 10726 del 2019, ha stabilito che il datore di lavoro è libero di assumere la stessa persona con diversi contratti di somministrazione a prescindere dai picchi produttivi e nello specifico “la somministrazione non può essere ritenuta legittima solo se l’utilizzo è perfettamente coincidente con i picchi produttivi” (dal Quotidiano del diritto del Sole 24 Ore del 18.4.2019).

Vediamo insieme i fatti di causa.

Il Tribunale di Roma ha accolto la domanda proposta da …. Il quale, nel convenire in giudizio la s.p.a. …, aveva denunciato la illegittimità dei numerosi (97) contratti di lavoro somministrato stipulati con la … s.p.a. nell’arco temporale compreso tra il 9.6.05 ed il 4.10.08 ed aveva chiesto l’accertamento della sussistenza di un rapporto subordinato a tempo pieno ed indeterminato instauratosi con la società utilizzatrice nonché la condanna della resistente alla riammissione in servizio ed al risarcimento del danno pari alle retribuzioni maturate dal 4.10.08.

Il Tribunale ha innanzi tutto rilevato che dalla istruttoria svolta era emerso che nell’arco temporale sopra indicato sussistevano esigenze produttive particolarmente intense, legate al lancio di alcuni prodotti o a speciali ordini fatti alla società resistente che richiedevano tecniche di lavorazione diverse da quelle consuete. Ha peraltro evidenziato che dette esigenze avevano avuto una durata non temporalmente contenuta, circostanza questa desumibile dalle stesse allegazioni della memoria difensiva, sicché le stesse non potevano valere a giustificare i contratti conclusi con il ricorrente, che avevano riguardato periodi non coincidenti con quelli delle dedotte necessità, poiché l’— era stato in alcuni casi assunto anche per un solo giorno. In sintesi il Tribunale ha ritenuto che la società non avesse dimostrato il nesso causale tra le esigenze dichiarate e l’assunzione, non essendoci coincidenza tra la durata delle prime e lo svolgimento temporale del rapporto.

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Avverso detta decisione ha proposto tempestivo appello la società, evidenziando che dalla sola circostanza della non coincidenza temporale fra esigenze produttive ed assunzioni non si poteva desumere la asserita mancanza del necessario nesso causale fra i due dati.

Con sentenza depositata il 15.1.2015, la Corte d’appello di Roma confermava la decisione, riformandola solo quanto alla misura risarcitoria (calcolata ex art. 32 L.n. 183/10) ed all’aliunde perceptum.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società datrice di lavoro. In particolare, con il primo motivo, la ricorrente ha censurato la sentenza di appello sul concetto dei “picchi di più intensa attività produttiva” di cui ai contratti di somministrazione, nonché il nesso di causalità tra tali esigenze produttive e di contratti di somministrazione con l’…, evincendone la mancanza solo perché questi ultimi non coincidevano pienamente con quella del dedotto picco, violando così tra l’altro l’art. 27, comma 3, d.lgs. n. 276/03. Così ragionando, ha argomentato la Corte Suprema, la sentenza di appello ha violato la norma di cui all’art. 27, comma 3, d.lgs. 276/03 secondo cui il controllo giudiziale sulle ragioni che consentono la somministrazione “non può essere esteso fino al punto di sindacare nel merito le valutazioni e scelte tecniche, organizzative o produttive che spettano all’utilizzatore, essendo evidente che rientra nelle scelte imprenditoriali insindacabili dal giudice di merito stabilire, nell’ambito di un legittimo contratto di somministrazione lavoro ed in presenza di una causale legittima, per quanto tempo e quanti giorni l’utilizzatore debba avvalersi della prestazione lavorativa somministrata.

La Corte Suprema ha quindi cassato la sentenza d’appello ed ha rinviato ad altro giudice.

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