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La Corte di Cassazione, con le sentenze n. 9114 del 2019, n. 9115 del 2019 e 9116 del 2019, relativamente al pubblico impiego fa il punto sugli effetti della successione e della mancata conversione di contratti a termine nel pubblico impiego.

Le tre sentenze hanno in comune la medesima vicenda e cioè quella di una lavoratrice assunta con con il profilo operatore di sostegno, categoria C, posizione economica C2, del CCRL del comparto unico della Valle d’Aosta,  che in forza di una pluralità di contratti a tempo determinato succedutisi nel tempo a decorrere dall’anno 2003 fino all’anno 2009, proponeva ricorso al Giudice del lavoro:

a) per far dichiarare, previo accertamento della illegittimità dell’apposizione del termine, la trasformazione dei contratti in un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze della Regione Valle d’Aosta a far data della prima stipulazione;

b) per ottenere la corresponsione delle somme non percepite nei periodi di interruzione del rapporto di lavoro tra i singoli contratti; c) per il risarcimento dei danni derivatile dall’abusivo ricorso ai contratti a tempo determinato, da liquidarsi nella misura di venti mensilità della retribuzione globale di fatto o nella diversa misura ritenuta di giustizia;

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d) per la condanna della Regione Valle d’Aosta “in ogni caso….a rifondere alla ricorrente tutti i danni patiti in conseguenza del contegno illegittimo tenuto dal datore di lavoro nel caso per cui è giudizio da liquidarsi anche in via equitativa da parte del Giudice del Tribunale di Aosta, salva determinazione nei termini di legge”.

Il Giudice del lavoro del Tribunale di Aosta, ritenuta la fondatezza delle ragioni di illegittimità prospettate a fondamento del ricorso, ma negata la conversione del rapporto di lavoro, stante il divieto di cui all’articolo 97 Cost., comma 3, e del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 36, comma 2, riconosceva il diritto della ricorrente al risarcimento del danno conseguente all’abusiva reiterazione e, in applicazione analogica del L. n. 300 del 1970, articolo 18, liquidava il danno nella misura di venti mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto; rigettava la domanda di risarcitoria per il mancato pagamento della retribuzione nei periodi non lavorati intercorsi tra i diversi contratti, mentre riconosceva, in caso di continuità dei contratti a tempo determinato con la sola interruzione dell’attività scolastica coincidente con le vacanze estive, la retribuzione illegittimamente non pagata (pari a complessivi Euro 10.090,28).

Tale sentenza era impugnata da entrambe le parti, la Regione autonoma Valle d’Aosta con appello principale e la (OMISSIS) con ricorso incidentale.

La Corte di appello di Torino, accogliendo parzialmente l’appello della Regione Autonoma Valle d’Aosta e respingendo l’appello incidentale della lavoratrice, ha negato il diritto di quest’ultima al risarcimento del danno riconosciuto dal primo giudice ed ha conseguentemente riformato il capo della sentenza di primo grado che aveva condannato la Regione al pagamento, in applicazione analogica della L. n. 300 del 1970, articolo 18, di venti mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre ad Euro 10.090,28 per i periodi feriali estivi illegittimamente non pagati.

La Corte d’appello di Torino ha osservato che: a) i contratti a tempo determinato erano stati stipulati in violazione della Legge Regionale n. 68 del 1989, e della Legge Regionale n. 22 del 2010, articolo 42, che, con norme d’identico contenuto, stabiliscono che il ricorso ai contratti a termine da parte della Regione deve essere giustificato da esigenze straordinarie e temporanee, prevedendo il limite temporale di nove mesi; b) va respinta la domanda volta ad ottenere la conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in quanto pretesa contrastante con l’articolo 97 Cost., e con il Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articoli 35 e 36; tali disposizioni hanno carattere speciale e prevalgono sulla disciplina del contratto a termine dettata dal Decreto Legislativo n. 368 del 2001, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 14350 del 2010, Cass. n. 392 del 2012); c) in conformità alla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 392 del 2012 cit.), il danno non può  ritenersi in re ipsa, ma deve essere dimostrato in giudizio e la lavoratrice non aveva fornito alcuna deduzione o allegazione in merito al danno patito.

Per la cassazione di tale sentenza la lavoratrice ha proposto ricorso affidato a tre motivi. Ha resistito, con controricorso, la Regione Autonoma Valle d’Aosta.

La Corte Suprema in ordine alla mancata conversione del rapporto di lavoro, ha innanzitutto richiamato il consolidato orientamento della Corte costituzionale, cui si è uniformata la costante giurisprudenza.

Il Decreto Legislativo n. 29 del 1993, articolo 36, comma 8, (poi trasfuso nel Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 36, comma 2), secondo il quale la violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori da parte delle pubbliche amministrazioni non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si riferisce a tutte le assunzioni avvenute al di fuori di una procedura concorsuale, operando anche nei confronti dei soggetti che siano risultati solamente idonei in una procedura selettiva ed abbiano, successivamente, stipulato con la P.A. un contratto di lavoro a tempo determinato fuori dei casi consentiti dalla contrattazione collettiva, dovendosi ritenere che l’osservanza del principio sancito dall’articolo 97 Cost., sia garantito solo dalla circostanza che l’aspirante abbia vinto il concorso. Né tale disciplina viola – come affermato dalla sentenza n. 89 del 2003 della Corte costituzionale – alcun precetto costituzionale, in quanto il principio dell’accesso mediante concorso rende palese la non omogeneità del rapporto di impiego alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni rispetto al rapporto di lavoro alle dipendenze di datori privati e giustifica la scelta del legislatore di ricollegare, alla violazione delle norme imperative, conseguenze solo risarcitorie e patrimoniali (in luogo della conversione del rapporto a tempo indeterminato prevista peri lavoratori privati); né contrasta, infine, con il canone di ragionevolezza, avendo la stessa norma costituzionale individuato nel concorso, quale strumento di selezione del personale, lo strumento più idoneo a garantire, in linea di principio, l’imparzialità e l’efficienza della pubblica amministrazione.

Difatti, il concorso pubblico costituisce la modalità generale ed ordinaria di accesso nei ruoli delle pubbliche amministrazioni, anche delle Regioni, pure se a statuto.

L’eccezionale possibilità di derogare per legge al principio del concorso per il reclutamento del personale è prevista dall’articolo 97 Cost., comma 3, deve rivelarsi a sua volta maggiormente funzionale al buon andamento dell’amministrazione e corrispondere a straordinarie esigenze d’interesse pubblico, individuate dal legislatore in base ad una valutazione discrezionale, effettuata nei limiti della non manifesta irragionevolezza (vedi, per tutte, Corte Cost. sentenze n. 134 del 2014; n. 217 del 2012; n. 89 del 2003; n. 320 del 1997; n. 205 del 1996).

Nessun vincolo al riguardo può ravvisarsi in una pretesa esigenza di uniformità di trattamento rispetto alla disciplina dell’impiego privato, visto che ad esso il principio del concorso è del tutto estraneo (Corte Cost. sentenza n. 89 del 2003, cit.).

Tutte e tre le sentenze della Corte di Cassazione hanno dunque concluso cristallizzando il principio, già espresso in precedenza dai medesimi giudici, secondo il quale In materia di pubblico impiego privatizzato, nell’ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dal Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 36, comma 5, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), L. n. 183 del 2010, articolo 32, comma 5, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come “danno comunitario”, determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivi una posizione di favore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo, l’indennità forfetizzata limita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola l’onere probatorio del danno subito” (Cass. SS. UU. n. 5072/2016),   ed ancora: “In materia di pubblico impiego privatizzato, il danno risarcibile di cui al Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 36, comma 5, non deriva dalla mancata conversione del rapporto, legittimamente esclusa sia secondo i parametri costituzionali che per quelli Europei, bensì dalla prestazione in violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori da parte della P.A., ed e’ configurabile come perdita di “chance” di un’occupazione alternativa migliore, con onere della prova a carico del lavoratore, ai sensi dell’articolo 1223 c.c.“.

Per quanto concerne infine la pretesa relativa al diritto alle retribuzioni per gli intervalli non lavorati la Corte Suprema ha deciso per l’infondatezza della richiesta sul presupposto che “l’esclusione de iure della conversione dei contratti di lavoro a termine in un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato rende i singoli contratti del tutto autonomi. La possibilità di riconoscere la retribuzione per gli intervalli non lavorati (nel caso in esame, con statuizione accolta dal primo giudice, ma riformata dalla Corte di appello, erano stati riconosciuti gli emolumenti per il periodo di mancata prestazione lavorativa coincidente con il periodo feriale) presuppone l’unicità del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e dunque una conversione che non è configurabile nella specie”.

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