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Lo scorso 28 dicembre è stato sottoscritto tra l’Associazione Nazionale delle Agenzie per il Lavoro – Assolavoro e FELSA – CISL, NIDIL – CGIL e UILTEMP l’Ipotesi di Rinnovo del contratto collettivo nazionale delle Agenzie per il lavoro, il quale tra le varie novità prevede più flessibilità sulla durata dei contratti di somministrazione. Il CCNL avrà decorrenza dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021.

In particolare il nuovo CCNL ha introdotto norme che di fatto limitano gli effetti del decreto dignità che – relativamente al lavoro flessibile – ha ridotto da 36 a 12 la durata massima del contratto a termine, sia diretto che in somministrazione, prevedendo inoltre un margine molto ristretto per la prosecuzione del rapporto per altri 12 mesi. L’applicazione di tale norma – ha osservato il Sole 24 Ore – “avrebbe comportato un effetto molto negativo per i lavoratori somministrati che, dopo la fine del periodo transitorio previsto dal decreto 87/2018, stavano per arrivare a una delle fatidiche scadenze dei 12 o dei 24 mesi: questi lavoratori (e le rispettive aziende) sarebbero stati messi di fronte a un bivio secco tra assunzione a tempo indeterminato o cessazione del rapporto”.

Vediamo insieme le novità più rilevanti del nuovo CCNL.

Durata massima di 48 mesi

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Viene allungata a 48 mesi la durata complessiva massima del rapporto a tempo determinato sottoscritto tra l’Agenzia per il lavoro e il lavoratore somministrato, e nello specifico:

Per i contratti di lavoro a tempo determinato a scopo di somministrazione stipulati tra Agenzia e Lavoratore, a far data dal 1° gennaio 2019 la durata massima della successione dei contratti a termine tra le medesime parti è così articolata:

a) nelle ipotesi di somministrazione di lavoro con il medesimo utilizzatore, la durata massima è individuata dalla contrattazione collettiva applicata dall’utilizzatore. In assenza. Di tale disciplina la durata massima della successione dei contratti è fissata in 24 mesi;

b) nelle ipotesi di somministrazione di lavoro su diversi utilizzatori, la successione di contratti di lavoro a tempo determinato tra Agenzia e lavoratore non può, in ogni caso, superare la durata massima complessiva di 48 mesi.

Regime delle proroghe: consentite fino a otto proroghe

Il nuovo CCNL incrementa il numero massimo di proroghe applicabili al contratto di somministrazione elevandole da 6 a 8 se il ccnl dell’utilizzatore fissa una durata massima diversa dai 24 mesi.

Lo stesso numero di proroghe vale anche per i lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati nonché i quelli privi di impiego retribuito da almeno 12 mesi; lavoratori ricollocati presso un diverso utilizzatore; casi previsti da accordi di secondo livello e/o territoriale; lavoratori disabili di cui alla legge 68/1999.

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