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La Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 7306 del 2019, ha reso il seguente principio di diritto: “Rigetto del ricorso di Poste Italiane contro annullamento del licenziamento disciplinare perché la sanzione risulta illegale in quanto applicata in assenza della previa comunicazione in questo caso non valida perché non notificata ma posta in busta consegnata sul posto di lavoro e neanche aperta dal dipende” (dal Quotidiano del Diritto del Sole 24 Ore del 15.3.2019).

Ecco di seguito i fatti di causa.

Il sig. … , dipendente di … S.p.A., proponeva ricorso, dinanzi il Tribunale di Milano, per ottenere la dichiarazione di illegittimità della sanzione disciplinare della sospensione di dieci giorni dal servizio, irrogatogli dallo società “a causa dell’assenza ingiustificata dal luogo di lavoro per un periodo di otto giorni”.

Il Tribunale adito dichiarava l’illegittimità della sanzione perché la stessa non era stata comunicata al … prima dell’esecuzione. La Corte territoriale di Milano respingeva l’appello interposto dalla datrice di lavoro avverso la pronunzia di primo grado.

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A seguito di ricorso …. S.p.a. in sede di legittimità, la Cassazione, con la sentenza 12555/2011, annullava la decisione di seconda istanza “per vizio di motivazione”.

Nel giudizio di rinvio la Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, con sentenza depositata in data 8.8.2014, respingeva il gravame, compensando le spese.

Avverso tale sentenza proponeva appello la società datrice di lavoro che veniva rigettato dalla Corte Suprema.

Ad avviso della Corte Suprema – per quel che qui interessa –  la mera consegna di una busta chiusa, non accompagnata dal tentativo di darne lettura, non consente al destinatario di accertare qual è l’oggetto della comunicazione e quindi impedisce il perfezionamento della notifica manuale. Ha poi precisato la Corte che l’incompletezza della comunicazione è indirettamente confermata dalla decisione della società di inviare il provvedimento anche tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. Secondo la Corte tali conclusioni hanno implicazioni operative estremamente rilevanti, infatti “l’eventuale consegna a mano di un atto (contestazione disciplinare, lettera di licenziamento, ecc.) deve essere sempre accompagnata dal tentativo di lettura del contenuto e, in caso di esito negativo, da un’informativa sommaria al dipendente. Inoltre non sempre è utile inviare con raccomandata a/r un atto già consegnato a mano: si può fare, ma bisogna precisare che l’altro tentativo non si è concluso per rifiuto illegittimo del dipendente”.

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