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La Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, con Ordinanza n. 5754 del 2019, è intervenuta in tema di condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi non versati su somme dovute a vario titolo (indennità sostitutiva delle ferie e festività; retribuzione a seguito dell’instaurazione del rapporto di lavoro ai sensi della L.n. 39/1977; indennità sostitutiva del preavviso; retribuzione in conseguenza della declaratoria di illegittimità del licenziamento).

Questi i fatti di causa.

  1. la (OMISSIS) proponeva innanzi al giudice del lavoro presso il Tribunale di Milano opposizione avverso la cartella esattoriale con la quale l’INPS aveva chiesto il pagamento della somma di Euro 114.245,42 per sanzioni civili (omissione contributiva) connesse al ritardato pagamento della contribuzione previdenziale in favore di quattro dipendenti, deducendo che detto ritardato pagamento dei contributi era inesistente e, dunque, le sanzioni non erano dovute in quanto: 1) riguardo al dipendente (OMISSIS), il pagamento dei contributi sulle somme dovute a titolo di indennita’ sostitutiva delle ferie e festivita’ era avvenuto l’8 marzo 2007, ovvero dopo il deposito del dispositivo della sentenza emessa dal Tribunale di Brescia e pubblicata il 16 marzo 2007 quale giudice del rinvio nella causa promossa dal lavoratore; 2) riguardo al dipendente (OMISSIS) il pagamento dei contributi sulle somme dovute a titolo di retribuzione a seguito dell’instaurazione del rapporto di lavoro ai sensi della L. 26 febbraio 1977, n. 39 a decorrere dal 1.8.2004 era avvenuto il 3 luglio 2007 pochi giorni dopo la decisione della Corte d’appello di Napoli del 21 giugno 2007 dichiarativa dell’instaurazione ope legis del predetto rapporto di lavoro tra le parti; 3) riguardo al dipendente (OMISSIS) il pagamento dei contributi sulle somme dovute a titolo di indennita’ sostitutiva del preavviso era avvenuto il 7 novembre 2007 dopo che il Tribunale di Milano – nel giudizio intentato dal (OMISSIS) di impugnativa del preteso licenziamento – con sentenza del 31 luglio 2007 aveva condannato la societa’ al pagamento delle somme dovute a tale titolo al lavoratore, 4) riguardo al dipendente (OMISSIS) il pagamento della contribuzione sulle somme dovute a titolo di retribuzione in conseguenza della declaratoria di illegittimita’ del licenziamento era avvenuto nel mese di ottobre 2007, dopo che il Tribunale, con sentenza del 13 luglio 2007, aveva dichiarato illegittimo il licenziamento e condannato la societa’ a reintegrare il lavoratore a far data dal 5 febbraio 1998, data del licenziamento;
  2. l’adito giudice accoglieva l’opposizione e tale decisione veniva confermata, con sentenza del 3 settembre 2012, dalla Corte di Appello di Milano ad avviso della quale, riguardo a tutte le quattro posizioni, scaturendo l’obbligazione contributiva da una sentenza, il termine per adempiere agli obblighi contributivi non poteva essere fissato retroattivamente ma coincideva con la data di emissione della pronuncia costitutiva non essendo concepibile una mora in un momento in cui i contributi non erano ancora dovuti sicche’ non era configurabile ne’ un’evasione ne’ un’omissione della contribuzione e, quanto alla posizione del (OMISSIS), la retroattivita’ prevista per la reintegra non si estendeva alla obbligazione contributiva;
  3. per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso l’INPS affidato due motivi cui resiste la (OMISSIS) s.p.a. con controricorso e proponendo ricorso incidentale condizionato fondato su due motivi. La Corte ha quindi accolto il secondo motivo del ricorso principale e ha rigettato per il resto le censure proposte.

In particolare, nel caso di specie, la Corte Suprema si è occupata del pagamento accessorio delle sanzioni civili, dovute per inadempimento contributivo in presenza di un obbligo derivante da un ordine contenuto in sentenza.

Ad avviso della società datrice di lavoro, il termine per adempiere non può essere fissato retroattivamente ma deve necessariamente coincidere con la data di emissione della sentenza di condanna. Ed è pertanto da tale data che occorre verificare la legittimità di un’eventuale messa in mora.

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In ipotesi poi di licenziamento, la retroattività stabilita per la reintegrazione non va estesa all’obbligazione contributiva.

Queste le considerazioni della Corte Suprema.

Con il primo motivo del ricorso principale si deduce violazione e falsa applicazione della L. 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 116, commi 8 e 9, in connessione con la L. 20 maggio 1970, n. 300, articolo 18 (in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) per avere la Corte territoriale, con riguardo alla posizione del (OMISSIS), aderito all’orientamento di questa Corte secondo cui nel caso di licenziamento dichiarato illegittimo l’obbligazione contributiva non poteva rivivere, retroattivamente, al momento della reintegra, si’ da determinare la mora del debitore nei confronti dell’ente previdenziale e l’irrogazione della sanzione per la relativa omissione contributiva laddove, invece, era preferibile il principio di segno opposto e di cui ad una successiva sentenza di questa Corte per il quale la pronuncia d’illegittimita’ del licenziamento aveva effetti retroattivi, che comportavano la non interruzione del rapporto di lavoro, assicurativo e previdenziale con la conseguenza che il datore di lavoro aveva, pertanto, l’obbligo di versare all’ente previdenziale i contributi assicurativi per tutta la durata del periodo e che dell’eventuale ritardo, che, dipendendo da un atto illegittimo dello stesso datore di lavoro, non poteva reputarsi giustificato, comportava l’applicazione delle sanzioni civili previste dalla L. n. 388 del 2000, articolo 116, commi 8 e 9; con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione della L. 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 116, commi 8 e 9, (in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) in quanto, con riferimento alle altre tre posizioni, la Corte territoriale erroneamente aveva affermato che l’obbligo contributivo scaturiva solo dalle sentenze di condanna perche’ le sanzioni civili e l’obbligazione di pagamento degli interessi conseguenti all’omesso versamento dei contributi previdenziali costituivano un effetto automatico ex lege dell’inadempimento o del ritardato pagamento trovando la loro fonte genetica nell’inadempimento contributivo in funzione del rafforzamento dell’obbligazione contributiva e di predeterminazione legale, con presunzione iuris et de iure del danno cagionato all’ente previdenziale e senza alcuna possibilita’ di indagine sulla imputabilita’ o sulla colpa in ordine all’omissione o al ritardo nei pagamenti al fine di escludere o ridurre il predetto obbligo; inoltre, nel motivo si evidenzia che, comunque, anche a voler accedere alla ricostruzione fatta dai giudici di merito, i pagamenti dei contributi non erano tardivi perche’ non effettuati entro il giorno 20 del mese successivo alla pubblicazione delle sentenze (in particolare: quanto al (OMISSIS) la lettura del dispositivo era avvenuta in data 16.11.2006 ed il versamento dei contributi l’8.3.2007; quanto al (OMISSIS) il dispositivo era stato letto il 18 aprile 2007 mentre i contributi erano stati sentenza stati versati il 3 luglio 2007; riguardo al (OMISSIS) la lettura del dispositivo era avvenuta il 24 maggio 2007 mentre il pagamento solo il 7 novembre 2007);

Il primo motivo di ricorso e’ infondato alla luce della pronuncia delle sezioni unite di questa Corte che, proprio a composizione di un contrasto emerso nell’ambito della sezione lavoro e di cui si e’ dato sopra atto, ha affermato il seguente principio di diritto: ” In tema di reintegrazione del lavoratore per illegittimita’ del licenziamento, ai sensi della L. 20 maggio 1970, n. 300, articolo 18 anche prima delle modifiche introdotte dalla L. 28 giugno 2012, n. 92 (nella specie, inapplicabile “ratione temporis”), occorre distinguere, ai fini delle sanzioni previdenziali, tra la nullita’ o inefficacia del licenziamento, che e’ oggetto di una sentenza dichiarativa, e l’annullabilita’ del licenziamento privo di giusta causa o giustificato motivo, che e’ oggetto di una sentenza costitutiva: nel primo caso, il datore di lavoro, oltre che ricostruire la posizione contributiva del lavoratore “ora per allora”, deve pagare le sanzioni civili per omissione L. 23 dicembre 2000, n. 388, ex articolo 116, comma 8, lettera a; nel secondo caso, il datore di lavoro non e’ soggetto a tali sanzioni, trovando applicazione la comune disciplina della “mora debendi” nelle obbligazioni pecuniarie, fermo che, per il periodo successivo all’ordine di reintegra, sussiste l’obbligo di versare i contributi periodici, oltre al montante degli arretrati, sicche’ riprende vigore la disciplina ordinaria dell’omissione e dell’evasione contributiva.” (Cass. SU. n. 19665 del 18/09/2014 ribadita poi da Cass. n. 4211 del 21/02/2018; Cass. n. 27450 del 20/11/2017). Ed infatti, nel caso in esame il licenziamento era stato intimato al (OMISSIS) per giusta causa ragion per cui la sentenza che lo ha annullato aveva natura costitutiva e solo a seguito di tale pronuncia era sorto l’obbligo di versare i contributi periodici ed il datore di lavoro non era soggetto alle sanzioni civili per omissione L. 23 dicembre 2000, n. 388, ex articolo 116, comma 8, lettera a), ma solo alla comune disciplina della “mora debendi” nelle obbligazioni pecuniarie, fermo che, per il periodo successivo all’ordine di reintegra, sussisteva l’obbligo di versare i contributi periodici, oltre al montante degli arretrati, sicche’ riprendeva vigore la disciplina ordinaria dell’omissione e dell’evasione contributiva;

Il secondo motivo di ricorso e’ solo in parte fondato. Vale qui ricordare che questa Corte ha avuto modo di chiarire come l’obbligo relativo alle somme aggiuntive che il datore di lavoro e’ tenuto a versare in caso di omesso o ritardato pagamento dei contributi assicurativi costituisca una conseguenza automatica dell’inadempimento o del ritardo, in funzione del rafforzamento dell’obbligazione contributiva e di predeterminazione legale, con presunzione “iuris et de iure”, del danno cagionato all’ente previdenziale, sicche’ non e’ consentita alcuna indagine sull’imputabilita’ o sulla colpa in ordine all’omissione o al ritardo del pagamento della contribuzione al fine di escludere o ridurre l’obbligo suindicato. (Cass. n. 24803 del 7 dicembre 2010; Cass. n. 24358 del 1 ottobre 2008; Cass. n. 18148 del 10 agosto 2006). Ne consegue che, riguardo alle posizioni del (OMISSIS) e del (OMISSIS), trattandosi di sentenza di condanna al pagamento dell’indennita’ sostitutiva delle ferie e festivita’, quanto al primo, e di sentenza dichiarativa della prosecuzione di un rapporto di lavoro (iniziato con l’ (OMISSIS) in Lc.a. e proseguito con la (OMISSIS) s.p.a.), quanto al secondo, la contribuzione su dette somme era dovuta quale automatica conseguenza dell’inadempimento a prescindere dall’imputabilita’ o dalla colpa in ordine all’omissione o al ritardo del pagamento della contribuzione. Diversamente, riguardo alla posizione del (OMISSIS), deve trovare applicazione il principio affermato da questa Corte secondo cui “In tema di sanzioni civili per omissione contributiva, ove la sentenza dichiarativa di illegittimita’ del licenziamento del dirigente contenga la condanna del datore di lavoro al pagamento, in favore del dirigente medesimo, dell’indennita’ sostitutiva del preavviso, il debito contributivo, rapportato alla predetta indennita’, sorge nel momento in cui il giudice adito emette sentenza di condanna provvisoriamente esecutiva ex articolo 431 c.p.c. e la parte datoriale e’ messa in condizione di poter adempiere esattamente, senza che prima sia configurabile un ritardo nel versamento.” (Cass. n. 4211 del 21/02/2018). Il motivo, infine, nella parte in cui, comunque, denuncia che la Corte territoriale non aveva considerato il ritardo nel pagamento anche a voler considerare l’obbligo contributivo sorto con la pronuncia delle sentenza risulta essere assorbito con riferimento alle posizioni del (OMISSIS) e del (OMISSIS) dall’accoglimento della prima parte mentre e’ fondato quanto alla posizione del (OMISSIS) essendo pacifico che il pagamento della contribuzione era avvenuto il 7 novembre 2007 ed il dispositivo della sentenza era stato letto il 24 maggio 2007;

Con il primo motivo del ricorso incidentale condizionato si deduce violazione del Decreto Legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, articolo 24, comma 3, (in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) in quanto per tutte le quattro posizioni contributive l’iscrizione a ruolo da parte dell’INPS era avvenuta quando le sentenze che avevano condannato la (OMISSIS) s.p.a. non erano ancora passate in giudicato; con il secondo motivo di ricorso viene lamentata la erroneita’ nella determinazione delle sanzioni con riferimento alle posizioni del (OMISSIS) del (OMISSIS) e del (OMISSIS) avvenuta applicando il regime sanzionatorio previsto dalla L. n. 388 del 2000, articolo 116, comma 8, lettera b) cioe’ quello dell’evasione contributiva invece del regime previsto dallo stesso articolo 116 cit., lettera a) concernente la semplice morosita’ mentre, quanto al (OMISSIS), pur essendo nella cartella richiamato il regime sanzionatorio di cui all’articolo 116, comma 8, lettera a), in concreto la sanzione era stata determinata come se si fosse trattato di evasione contributiva e non di semplice morosita’; nel motivo inoltre si lamenta anche il calcolo errato degli interessi e dei compensi di riscossione conseguente alla errata determinazione delle sanzioni;

Il primo motivo del ricorso incidentale e’ infondato. Ed infatti, nel caso in esame l’obbligo contributivo non derivava da un accertamento effettuato dall’ Ufficio (l’INPS) ed infatti il Decreto Legislativo n. 46 del 1999, articolo 24, comma 3, riconnette l’effetto impeditivo dell’iscrizione a ruolo all’impugnativa dell’atto di accertamento posto a monte e non gia’ dell’atto esecutivo che sta a valle. Inoltre, non puo’ non rilevarsi che le sentenze a seguito delle quali la (OMISSIS) ha provveduto ad effettuare il versamento dei contributi erano provvisoriamente esecutive. E, comunque, anche in caso di illegittima l’iscrizione a ruolo (ai sensi del Decreto Legislativo n. 46 del 1999, articolo 24, comma 3, per difetto di un provvedimento giudiziale esecutivo sull’impugnazione dell’accertamento) il giudice non puo’ limitarsi a dichiarare tale illegittimita’, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell’istituto (Cass. n. 17858 del 06/07/2018 Cass. n. 14149 del 06/08/2012);

Il secondo motivo e’ da considerare assorbito dal rigetto del ricorso principale quanto alla posizione contributiva del (OMISSIS) mentre, per le posizioni del (OMISSIS), del (OMISSIS) e del (OMISSIS) risulta inammissibile, dal momento che dovra’ essere esaminato dal giudice del rinvio essendo stato accolto il secondo motivo del ricorso principale trattandosi di questioni non esaminate nella impugnata sentenza in quanto considerate assorbite dall’accoglimento integrale della domanda;

Pertanto, va accolto il secondo motivo del ricorso principale limitatamente alle posizioni contributive di (OMISSIS) e (OMISSIS) e, in parte qua, di (OMISSIS) nei termini di cui in motivazione, rigettato il primo motivo e nel resto il secondo motivo limitatamente alla posizione contributiva di (OMISSIS), va rigettato il primo motivo del ricorso incidentale, dichiarato assorbito il secondo quanto alla posizione contributiva del (OMISSIS) ed inammissibile quanto alle posizioni del (OMISSIS), del (OMISSIS) e del (OMISSIS), l’impugnata sentenza va cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione, che provvedera’ anche in ordine alle spese del presente giudizio.

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