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L’INPS, con comunicato del 28 febbraio u.s., ha reso noto che è disponibile online il modello per presentare la Domanda del Reddito e Pensione di Cittadinanza (introdotto con il D.L. n. 4/2019).

ll Reddito di Cittadinanza, come è noto, è un sostegno per famiglie in difficoltà, finalizzato al reinserimento nel mondo del lavoro e all’inclusione sociale. Per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più persone di età pari o superiore a 67 anni, il Reddito di Cittadinanza assume la denominazione di Pensione di Cittadinanza.

Il beneficio può essere richiesto, dopo il quinto giorno di ciascun mese:

  • presso Poste Italiane;
  • in modalità telematica, con il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) almeno di Livello 2, accedendo al portale www.redditodicittadinanza.gov.it;
  • presso i Centri autorizzati di Assistenza Fiscale (CAF).

Sono stati pubblicati anche il modello RdC/PdC Ridotto, per comunicare i redditi di attività lavorative in corso al momento della presentazione della domanda e non interamente valorizzati su ISEE, e il modello RdC/PdC Esteso, con il quale i beneficiari dovranno comunicare tutte le variazioni intervenute nel corso della percezione della misura.

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Ai sensi dell’art. 4 del citato decreto, il beneficio è condizionato alla Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID), resa dai componenti il nucleo familiare, ed alla successiva sottoscrizione del Patto per il lavoro presso il Centro per l’impiego. Nel caso tra i componenti il nucleo non siano presenti giovani con meno di 26 anni, ovvero adulti disoccupati da meno di due anni o in situazione similare, è prevista la sottoscrizione del Patto per l’inclusione sociale. I suddetti patti possono prevedere l’adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento, inserimento lavorativo e inclusione sociale con attività al servizio della comunità, di riqualificazione professionale, completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all’inserimento nel mercato del lavoro e all’inclusione sociale.

Sono esclusi dai suddetti obblighi:

  • minorenni
  • beneficiari del Reddito di Cittadinanza pensionati
  • beneficiari della Pensione di Cittadinanza
  • soggetti di oltre 65 anni di età
  • soggetti con disabilità, come definito ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, qualora non sia previsto il collocamento mirato
  • soggetti già occupati o che frequentano un regolare corso di studi o di formazione.
    Possono, inoltre, essere esonerati a cura dei Centri per l’impiego i soggetti con carichi di cura, qualora si occupino di componenti familiari minori di 3 anni o disabili gravi e non autosufficienti (come definiti ai fini ISEE).

L’INPS ha precisato che “in caso di esaurimento delle risorse disponibili” l’entità del sussidio sarà “rimodulata”.

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda potrà essere presentata a partire dal 6° giorno di ciascun mese sino alla fine dello stesso.

Per conoscere tutte le informazioni consultare il modello per la Domanda del Reddito e Pensione di Cittadinanza disponibile cliccando sul link.

(Fonte: INPS)

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