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Stralcio debiti fino a mille euro, come si verifica la cancellazione

Il Decreto fiscale collegato alla manovra finanziaria ha introdotto, all’art. 4, una novità molto favorevole per i contribuenti e che consentirà lo stralcio debiti fino a mille euro.

Il citato articolo 4 infatti stabilisce infatti che i debiti di importo residuo fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, sono automaticamente annullati.

Sarà l’Agenzia delle Entrate – Riscossione (Ader) ad effettuare la cancellazione di tali debiti che in generale possono essere relativi al mancato pagamento dell’ICI, della tassa sui rifiuti, del bollo auto, ecc.  Sono esclusiinvece dalla cancellazione i debiti relativi alle multe, alle ammende e alle sanzioni pecuniarie relative a provvedimenti e sentenze penali di condanna. 

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Come si effettua la cancellazione dei debiti fino a mille euro

Lo stralcio debiti, secondo quanto stabilito nel decreto fiscale, avverrà automaticamente e quindi il contribuente moroso non dovrà fare nulla. Infatti il decreto stabilisce che l’annullamento è effettuato automaticamente  alla data del 31 dicembre 2018. 

Il contribuente, dunque, dovrà solo effettuare una verifica della sua situazione debitoria nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione (ex Equitalia) collegandosi al sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Qui avrà a disposizione quattro modalità di accesso alla propria posizione personale, che sono le seguenti: 

1. SPID-Sistema Pubblico di Identità Digitale:

Per ottenere un’identità digitale SPID, è necessario fare richiesta ai gestori accreditati Agid, i cosiddetti “Identity Provider” che, dopo aver verificato i tuoi dati, emetteranno l’identità digitale e ti rilasceranno le credenziali (nome utente, password e codice temporaneo).

2. Agenzia delle Entrate tramite registrazione a Fisconline inserendo i seguenti dati:  

  • nome utente: il tuo codice fiscale
  • password: fornita da Agenzie delle entrate
  • codice pin: fornito da Agenzie delle entrate

3. INPS inserendo i seguenti dati: 

  • nome utente: il tuo codice fiscale
  • pin: fornito da INPS

4.Carta Nazionale dei Servizi: ossia la smart card che consente l’accesso ai servizi online della Pubblica Amministrazione su tutto il territorio nazionale.

Una volta effettuato l’accesso con una delle precedenti quattro modalità, il contribuente potrà verificare se sono risultano o meno posizioni debitorie a suo carico o se quelle che già erano presenti sono state sanate. 

E se invece il contribuente ha già pagato?

I contribuenti che hanno proceduto al pagamento di quanto dovuto in data precedente al 24.10.2018 (cioè alla data di entrata in vigore del decreto) non potranno fare più nulla, poiché il decreto fiscale stabilisce che le somme versate resteranno definitivamente acquisite. 

Invece per le somme versate dopo il 24.10.2018, l’articolo 4 del decreto fiscale stabilisce quanto segue: 

a) le somme versate dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono imputate alle rate da corrispondersi per altri debiti eventualmente inclusi nella definizione agevolata anteriormente al versamento, ovvero, in mancanza, a debiti scaduti o in scadenza; 

b) oppure, in assenza anche di debiti scaduti o in scadenza, saranno rimborsate, ai sensi dell’articolo 22, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.112. 

A tal fine, l’agente della riscossione presenta all’ente creditore richiesta di restituzione delle somme eventualmente riscosse dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2018, riversate ai sensi dello stesso articolo 22 del decreto legislativo n. 112 del 1999. 

In caso di mancata erogazione nel termine di novanta giorni dalla richiesta, l’agente della riscossione è autorizzato a compensare il relativo importo con le somme da riversare. 

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