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L’INPS, con la Circolare n. 106 del 2018, ha fornito nuove indicazioni operative agli interessati circa gli elementi variabili della retribuzione ed il loro corretto utilizzo in merito al rapporto dovuto/versato ed al riverbero dello stesso rapporto sulle procedure di controllo di congruità, rispetto al conto individuale del lavoratore, ai fini dell’esatta erogazione delle prestazioni calcolate sul percepito correttamente imputato (v. anche Allegato n 1 alla circolare 106/2018).

Ecco quanto si legge nelle Premesse alla circolare 106/2018.

  1. Premessa       

L’istituzione degli elementi variabili della retribuzione trae origine dalla delibera del Consiglio di Amministrazione Inps n. 5 del 26 marzo 1993, approvata con il decreto ministeriale 7 ottobre 1993 recante “Approvazione della deliberazione dell’Istituto nazionale della previdenza sociale n. 5 del 26 marzo 1993 in materia previdenziale (G.U. n. 245 del 18/10/1993)”, cui ha fatto seguito la circolare Inps n. 292 del 23 dicembre del 1993.

In particolare, il citato decreto ha previsto che “qualora  nel  corso del mese intervengano elementi od eventi che comportano variazioni nella misura della retribuzione imponibile, può essere consentito ai datori di  lavoro  di  tenere  conto delle variazioni in occasione degli adempimenti e del connesso versamento dei contributi relativi  al  mese  successivo  a  quello  interessato dall’intervento  di  tali fattori, fatta salva nell’ambito di ciascun anno solare la  corrispondenza  tra  la  retribuzione  di  competenza dell’anno  stesso  e  quella  soggetta a contribuzione.

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Gli eventi ed elementi  sono:  compensi  per  lavoro  straordinario;  indennità di diaria o missione; indennità economica di malattia o maternità  anticipate  dal datore di lavoro per conto dell’INPS; indennità riposi per allattamento;  giornate  retribuite  per  donatori  di  sangue; riduzioni delle retribuzioni per infortuni sul lavoro indennizzabili dall’INAIL;  permessi non  retribuiti;   astensioni dal  lavoro; indennità  per  ferie non godute; congedi matrimoniali; integrazioni salariali (non a zero ore)”.

In virtù del potere di delegificazione riconosciuto all’Istituto dallo stesso decreto, con la circolare n. 196 del 23/12/2003, dopo aver elencato gli eventi o elementi tipizzati come variabili dal predetto decreto, l’Istituto ha precisato che “agli eventi di cui sopra possono considerarsi assimilabili anche la indennità di cassa, i prestiti ai dipendenti(…) compensi per ferie non godutecompensi per lavoro straordinario – ivi compreso l’istituto contrattuale della banca ore –.

L’avvento delle denunce Emens, disposto con la circolare n. 152 del 22/11/2004, ha mantenuto il riferimento al solo mese di gennaio per la gestione dell’aumento o diminuzione di imponibile corrente di competenza dell’anno precedente (cfr. allegato 1 alla circolare citata, pag. 9-10).

Il successivo messaggio n. 16329 del 22/4/2005 ha introdotto il concetto di imponibile negativo e la possibilità che in taluni casi (come, ad esempio, il recupero di indennità per ferie non godute) si agisca su mesi del medesimo anno.

La circolare n. 117 del 7/12/2005, al paragrafo 1, ha incluso tra le variabili anche i congedi parentali di qualsiasi tipo, ha precisato la necessità dell’utilizzo della variabile per la corretta gestione a gennaio delle quote retributive riferite a dicembre, qualora l’assunzione sia intervenuta in corso di mese e ha fornito, infine, diversi esempi sul corretto utilizzo dell’elemento.

Con la circolare n. 7 del 15/1/2010 sono stati codificati gli esatti adempimenti ed è stato fornito l’elenco delle variabili ammesse.

La tipizzazione, così operata, è stata mantenuta pressoché inalterata in UniEmens.

  1. Funzione e significato della variabile

Come emerso dal rapido excursus in premessa, la finalità della variabile consisteva nel consentire al datore di lavoro il corretto adempimento dell’obbligo contributivo, tenendo conto delle compensazioni retributive, intervenute nel mese corrente ma originate da voci retributive attive o passive di competenza di un mese diverso, con il limite della competenza dell’anno precedente.

Giova precisare che, nel momento in cui le variabili sono state istituite, le denunce retributive erano annuali e che la determinazione del dovuto mensile era operata nel DM dal datore di lavoro sulla sommatoria dell’imponibile aggregato per categorie di lavoratori.

L’imponibile totale, sia per categorie di lavoratori dipendenti, sia complessivamente considerato per azienda, costituiva un valore non imputabile analiticamente, in fase di acquisizione del DM, ai soggetti cui effettivamente erano riferiti gli addendi componenti la sommatoria delle retribuzioni.

La quadratura annuale effettuata a posteriori dall’Inps, mettendo a confronto il totale imponibile denunciato nei DM con il totale complessivo derivante dalle denunce retributive, avrebbe comportato l’emersione di inadempienze laddove fosse intervenuta, da parte del datore di lavoro, la compensazione di debiti o crediti retributivi ulteriori rispetto l’arco temporale annuo.

Con l’introduzione della variabile, ed in considerazione del fatto che l’Inps non aveva contezza del valore retributivo individuale mensile, si è consentito quindi al datore di lavoro di agire con compensazioni sui totali di categoria, a condizione che non si alterasse la competenza annua delle retribuzioni con riferimento al singolo lavoratore.

In tal modo, la quadratura annuale poteva tenere conto aritmeticamente – tramite la variabile – dei valori positivi o negativi contributivi ascrivibili a imponibili che, per competenza, si collocavano nella denuncia retributiva riferita ad una annualità diversa.

In sintesi, si è codificata e resa possibile per il datore di lavoro la gestione attuale delle compensazioni sul dovuto del mese X, derivanti da definizione di debiti/crediti retributivi emersi nel mese X ed originati da voci retributive positive o negative riferibili al precedente mese Y.

All’atto della presentazione della denuncia retributiva annuale (01/M ovvero SA/770) il dato riferito all’anno – presentato a posteriori ad annualità già conclusa – costituiva il risultato finale delle compensazioni già operate sul DM nel corso dell’anno precedente, superando la coincidenza temporale tra data di effettuazione della compensazione e periodo di competenza della voce retributiva compensata.

Successivamente, con il passaggio alla mensilizzazione avvenuto dal mese di gennaio 2005, le operazioni compensatorie, che fino a quella data erano state operate in autonomia dal datore di lavoro sul solo DM, hanno avuto riverbero immediato ed obbligatorio nella compilazione della corrispondente denuncia  Emens del mese, in cui la differenza retributiva attiva o passiva può aver determinato non solo il ricorso alla variabile, ma anche – quale effetto ulteriore e secondario finalizzato alla corretta assegnazione degli importi in estratto conto – l’eventuale variazione di copertura settimanale e/o di eventi con titolo all’accredito figurativo nel diverso mese su cui insiste la compensazione di imponibile.

Conseguentemente, mentre in persistenza di denuncia annuale la compensazione era operata sugli imponibili totali, con la denuncia mensile la connessione tra imponibile e mese riferiti alla variabile è risultata essenziale nonché immediatamente visibile sia in ordine agli importi, sia in ordine ai lavoratori interessati dall’operazione compensatoria.

Di qui la necessità della tipizzazione delle causali introdotta nel Documento Tecnico realizzato nel 2009 (Release 1.1 del 26 ottobre del 2009), in cui la tematica delle variabili è stata ulteriormente dettagliata con i motivi di utilizzo e con la descrizione del loro funzionamento.

In particolare, per le variabili AUMIMP e DIMIMP, in linea con le previsioni di cui alla citata delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5/1993, è stato precisato che le stesse possono essere utilizzate nelle denunce di gennaio e febbraio facendo sempre riferimento all’anno precedente.

Infatti, si rammenta che qualora intervengano gli eventi descritti al paragrafo 1 della presente circolare (assenze o altri eventi che concorrono alla determinazione della retribuzione da assoggettare a contribuzione rendendo l’imponibile potenzialmente incerto fino all’ultimo giorno del mese), il datore di lavoro può tenere conto delle variazioni in occasione degli adempimenti e del versamento dei contributi relativi al mese successivo a quello interessato dall’evento o elemento, diminuendo o aumentando la retribuzione imponibile del mese successivo.

Per garantire la corrispondenza tra la retribuzione di competenza dell’anno e quella soggetta a contribuzione, qualora detti eventi o elementi comportino variazioni in aumento o diminuzione dell’imponibile nel periodo di competenza compreso tra gennaio e novembre, l’azienda tiene conto dei predetti eventi o elementi in occasione della denuncia del mese successivo, senza dovere utilizzare le variabili in esame. Di contro, la variazione della retribuzione imponibile di competenza del mese di dicembre dell’anno X comporta l’utilizzo della variabile retributiva in esame nelle denunce di gennaio o febbraio dell’anno X+1.

A seguito del passaggio a UniEmens, la circolare n. 7 del 15/1/2010 ha fornito indicazioni aggiornate in merito al corretto utilizzo delle variabili in precedenza censite, compresa la regola specifica per la gestione del massimale contributivo di cui all’articolo 2, comma 18, della L. n. 335/1995, anche con riferimento al caso in cui il lavoratore si trovi in un Paese estero non convenzionato. La citata circolare ha introdotto, altresì, la causale “IMPNEG”, che ha la funzione di recuperare la contribuzione non dovuta nel suo effettivo ammontare.

In particolare, con riferimento a “IMPNEG” è stato precisato che “la causale IMPNEG va utilizzata solo in caso di incapienza dell’imponibile corrente. In tale ipotesi, l’intero importo da recuperare deve essere gestito con la causale IMPNEG. Non è consentito l’azzeramento dell’imponibile corrente con la causale DIMIMP” ed il contemporaneo recupero dei contributi sulla parte eccedente l’imponibile corrente con la causale IMPNEG”.

In conformità alle predette istruzioni, la causale DIMIMP consentiva di operare la compensazione diminuendo l’imponibile attuale per effetto di maggior imponibile corrisposto l’anno precedente; diversamente, la causale IMPNEG consentiva di recuperare interamente la contribuzione non dovuta in caso di incapienza dell’imponibile corrente. Le due causali non potevano essere utilizzate abbinate con riferimento ad un unico imponibile da abbattere.

  1. Istruzioni relative all’uso delle variabili 

A seguito di una complessiva attività di analisi e monitoraggio delle causali relative alle variabili in uso per le aziende con dipendenti, l’Istituto ha ritenuto opportuno, da un lato, implementare nuove metodologie di controllo automatizzato, preordinate ad escludere anomalie nel loro utilizzo, dall’altro procedere ad una rivisitazione delle causali e del loro funzionamento, avendo anche riguardo al limite temporale per il loro utilizzo.

Alla luce di quanto sopra, si comunica che le variabili FERIE e ROL saranno utilizzabili entro 12 mesi dal periodo cui i relativi eventi o elementi si riferiscono. Oltre detto termine, il datore di lavoro, per recuperare gli importi riferiti alle indennità di ferie non godute ovvero ROL già corrisposti, dovrà avvalersi della regolarizzazione.

Le variabili DIMSTKIMNEFI e IMPNEG sono eliminate.

Si ricorda che le variabili AUMIMP e DIMIMP, AIMPFI e DIMPFI saranno utilizzabili solo nei mesi di gennaio e febbraio di ogni anno e limitatamente ad eventi o elementi che si riferiscono al mese di dicembre dell’anno precedente. Se riferite a lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31/12/1995 (<TipoLavoratore>: “SY”, “SX” e “SZ”), il limite di utilizzo è circoscritto al massimo con riferimento al secondo mese antecedente a quello di esposizione.

Da ultimo, con riferimento alle variabili AUMMAS e DIMMAS (e ad AUMSP1, DIMSP1, AUMSP2, DIMSP2 per gli sportivi professionisti), si confermano le consuete modalità di utilizzo.

In allegato, si riporta lo schema riepilogativo delle nuove istruzioni.

Le nuove disposizioni, illustrate con la presente circolare, entreranno in vigore a partire dalle denunce relative al periodo di paga gennaio 2019.

 (Fonte: INPS)

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