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La Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 24834 del 2018, ha stabilito che lavorare presso terzi durante la malattia legittima il licenziamento: “Sì al licenziamento del lavoratore che in malattia presta servizio presso terzi, come appurato da un investigatore, con compiti analoghi a quelli che svolgeva presso il suo datore” (dal Quotidiano del diritto del Sole 24 Ore del 10 ottobre 2018).

Vediamo insieme i fatti di causa.

… con un primo ricorso, denunciando di essere stato demansionato a decorrere dal 2001 – essendo stato prima adibito a mansioni di gestione e coordinamento di parcheggio in luogo di quelle di autista per le quali era stato assunto e poi privato di ogni concreto incarico – chiese la condanna della datrice di lavoro … s.p.a. al risarcimento di tutti i danni subiti, anche di natura morale e professionale. Con un secondo ricorso, poi, impugnò il licenziamento intimatogli il 19.11.2004 per aver prestato attività lavorativa in favore di terzi durante un periodo di assenza per malattia e chiese di essere reintegrato nel posto di lavoro e la condanna della datrice di lavoro a risarcimento del danno.

Il Tribunale di Massa, riuniti i ricorsi, li respinse.

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La Corte di appello di Genova investita del gravame da parte del … ha confermato la sentenza di primo grado ritenendo provata la giusta causa di licenziamento.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il lavoratore che veniva rigettato dalla Corte Suprema.

Il lavoratore in pratica denunciava l’omessa valutazione – nella sentenza di appello – della natura della malattia e si doleva del fatto che il giudice di appello aveva fondato il suo (errato) convincimento sulle risultanze degli accertamenti investigativi disposti dal datore di lavoro e su una pretesa identità tra i compiti assegnati e mansioni extralavorative svolte senza considerare che gli stessi medici curanti del lavoratore lo avevano sollecitato a tenersi impegnato, al di fuori dell’ambito aziendale, per contrastare la depressione ansioso reattiva da cui era affetto e che era stata causata dal progressivo demansionamento a cui il lavoratore era stato assoggettato.

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