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La Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza 24118 del 2018 ha fatto il punto sulle mansioni promiscue sancendo il seguente principio di diritto: “Illegittimo il licenziamento della cuoca assunta da una società che fa servizio di ristorazione che si rifiuta di servire i pasti in classe in una scuola d’infanzia comunale: il compito non rientrava tra le sue mansioni” (dal Quotidiano del Diritto del Sole 24 Ore del 4.10.2018). 

Vediamo insieme i fatti di causa.

Il Giudice del Lavoro di Roma, pronunziando in sede di opposizione ai sensi dell’art. 1, comma 57, Legge 28.2.2012 n. 92, ha dichiarato inammissibile la domanda con la quale (omissis) aveva chiesto l’annullamento delle sanzioni conservative irrogate da … s.p.a., sua datrice di lavoro e confermato l’annullamento del licenziamento comunicato con lettera 5.8.2014, la condanna della società alla reintegrazione della …. Nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno corrispondente alle retribuzioni globali di fatto maturate dal licenziamento alla reintegra e, comunque, in misura non superiore a 12 mensilità, oltre accessori, ed al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali.

La Corte di Appello di Roma, adita da entrambe le parti, respinto il reclamo della società, in parziale accoglimento del reclamo della .. ha annullato le sanzioni conservative irrogate con lettere del 17.2.2014, del 21.3.2014, del 20.5.201.

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In particolare, il giudice del reclamo, in relazione al fatto oggetto di addebito disciplinare alla base del licenziamento per giustificato motivo soggettivo – rappresentato dal rifiuto della …, cuoca nell’ambito del servizio ristorazione appaltato alla società datrice presso una scuola d’infanzia comunale, di portare in classe le colazioni da distribuire, dopo averle preparate – ha osservato che il comportamento preteso dalla società datrice esulava dai compiti propri della qualifica di appartenenza, quali desumibili dall’esame della declaratoria contrattuale e che tale valutazione assorbiva anche l’ulteriore rilievo della società reclamante in merito alla configurabilità del notevole inadempimento per la reiterazione della condotta; il difetto di illiceità del fatto contestato giustificava la tutela reintegratoria.

Per quel che qui interessa, il ccnl applicabile stabilisce che in caso di mansioni promiscue occorre fare riferimento all’attività prevalente, tenendo conto di quella di maggior valore professionale, sempre che venga abitualmente prestata, non si tratti di un normale periodo di addestramento e non abbia carattere accessorio o complementare. Pertanto la Corte Suprema ha osservato che la previsione del ccnl si limita a stabilire il criterio utile al fine dell’inquadramento in caso di mansioni promiscue ma non offre alcuna base normativa per sostenere l’esigibilità di mansioni diverse o inferiori a quelle di inquadramento.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione la società datrice di lavoro che veniva parzialmente accolto dalla Suprema Corte.

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