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Il decreto dignità (D.L. n. 87 del 2018) prevede all’art. 3 l’aumento delle mensilità dovute al lavoratore a titolo di risarcimento in caso di licenziamento illegittimo per giustificato motivo oggettivo, soggettivo o per giusta causa. In particolare, per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato assunti a partire dal 7.3.2015 (data di entrata in vigore del d.lgs. n. 23/2015)  illegittimamente licenziati, l’art. 3 del decreto prevede un risarcimento compreso tra 6 e 36 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR (in precedenza, nel d.lgs. 23/2015 le retribuzioni utili per stabilire la misura del risarcimento da licenziamento illegittimo erano comprese tra 4 e 24 mensilità).

La vecchia disciplina, quella contenuta nel d.lgs. 23/2015, art. 3 comma 1, prevedeva che nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di una indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 4 e non superiore a 24 mensilità.

La disciplina attuale, quella cioè dell’art. 3 del decreto dignità, pur confermando la condanna del datore di lavoro al pagamento di una indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio, eleva l’entità del risarcimento da 6 a 36 mensilità.

Tali regole varranno, come sopra si è detto, per tutti i lavoratori assunti a partire dal 7 marzo 2015 e cioè dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 23/2015 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti). Naturalmente l’entità minima (6 mensilità) e massima di risarcimento (cioè 36 mensilità) saranno corrisposte proporzionalmente in base all’anzianità di servizio del lavoratore illegittimamente licenziato, che nell’ipotesi massima dovrà essere di almeno 18 anni con lo stesso datore di lavoro.

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Va inoltre evidenziato che la quantificazione del risarcimento in caso di licenziamento illegittimo, nella nuova portata di cui al decreto dignità, andrà ovviamente adattato nel caso in cui il datore di lavoro sia un piccolo imprenditore che non raggiunga i limiti dimensionali previsti dall’art. 18, commi 8 e 9, della L.n. 300/1970. Infatti sul punto il d.lgs. n. 23/2015, all’art. 9 stabilisce proprio quanto segue: Ove il datore di lavoro non raggiunga i requisiti dimensionali di cui all’art. 18, ottavo e nono comma, della legge n. 300 del 1970, non si applica l’art. 3, comma 2, e l’ammontare dell’indennità prevista in caso di licenziamento illegittimo è dimezzato e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità. Stesso discorso vale anche per i datori di lavoro non imprenditori che svolgono senza fine di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale o istruzione, ovvero di religione o di culto.

L’offerta di conciliazione, come prevista dall’art. 6 del d.lgs. 23/2015 non è stata modificata dal decreto dignità e pertanto in caso di licenziamento il datore di lavoro per evitare un giudizio può offrire al lavoratore un importo (che non costituisce reddito imponibile ai fini IRPEF e non è altresì assoggettato a contribuzione previdenziale) di ammontare pari a una mensilità della retribuzione utile per calcolo del TFR per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a diciotto mensilità, mediante consegna al lavoratore di un assegno circolare.

Per approfondire vedi anche cosa cambierà per il contratto a termine con le nuove norme del decreto dignità.

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