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L’ANPAL informa che è stato pubblicato sulla G.U. n. 162 del 14 luglio 2018 il Decreto 10 aprile 2018 che definisce i parametri dell’offerta di lavoro congrua, ai sensi degli articoli 3 e 25 del Decreto istitutivo di ANPAL. – Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro.

Come si legge nel suddetto comunicato il decreto parametra l’offerta di lavoro congrua alla durata della disoccupazione, alla coerenza con le esperienze e competenze maturate, alla distanza dal domicilio e ai tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico.

Per i percettori di misure di sostegno al reddito, prosegue il comunicato, la congruità è altresì parametrata all’entità della retribuzione, al netto dei contributi a carico del lavoratore, che deve essere superiore di almeno il 20% rispetto all’indennità percepita nell’ultimo mese.

Inoltre, il decreto detta una disciplina specifica per l’offerta congrua destinata a persone con disabilità, tenendo conto della normativa vigente (Legge n. 68/1999).

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Con l’adozione del decreto ministeriale non trovano più applicazione le precedenti previsioni della legge n. 92/2012 in materia di offerta congrua.

I principi utilizzati per definire l’offerta di lavoro congrua – a norma dell’art. 1 del decreto, sono:

a) coerenza tra l’offerta di lavoro e le esperienze e competenze maturate;

b) distanza del luogo di lavoro dal domicilio e tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico;

c) durata dello stato di disoccupazione.

Per i soggetti percettori di indennità di disoccupazione (art. 21 del d.lgs. n. 150/2015), ai fini della definizione dell’offerta di lavoro congrua, oltre ai principi sopra indicati, si terrà conto anche dell’entità della retribuzione dell’offerta di lavoro, questa infatti dovrà essere superiore di almeno il 20% rispetto alla indennità percepita nell’ultimo mese precedente, da computare senza considerare l’eventuale integrazione a carico dei fondi di solidarietà, secondo il disposto dell’art. 25, comma 1, lettera d) del D.lgs. n. 150/2015.

Ai fini della determinazione dell’offerta di lavoro congrua, la durata dello stato di disoccupazione – a norma dell’art. 3 del decreto – viene computata a decorrere dal giorno in cui si è presentata la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento dell’attività lavorativa di cui all’art. 19 del d.lgs. n. 150/2015, con l’esclusione dei periodi di sospensione dello stato di disoccupazione, fino al giorno in cui l’offerta di lavoro viene proposta.

Per tutte le altre informazioni consultare il testo integrale del decreto 10 aprile 2018 disponibile cliccando sul link.

(Fonte: ANPAL)

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