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La Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 16940 del 2018, ha stabilito il principio secondo il quale la revoca di un incarico accessorio al contratto di agenzia decade automaticamente se viene revocato il contratto di agenzia (cioè il contratto principale).

Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta con l’articolo pubblicato oggi (12.7.2018) dal Sole 24 Ore (Firma: B. Grasselli; Titolo: “Contratto di agenzia, incarico accessorio revocato senza avviso”) che di seguito riportiamo.

Con la sentenza 16940/18 la Cassazione ribadisce il principio secondo cui la revoca di un incarico accessorio al contratto di agenzia è automatica al venir meno del contratto principale (di agenzia).
Nel caso di specie l’agente, vincolato al preponente da un contratto di agenzia e da un incarico accessorio per lo svolgimento di attività definita di Business Manager, subiva il recesso ad iniziativa della banca preponente.
Rivendicato, tra l’altro, il pagamento dell’indennità di mancato preavviso anche con riferimento all’incarico accessorio, la domanda veniva accolta dalla Corte territoriale, che pur ritenendo l’incarico accessorio «automaticamente cessato al venir meno del contratto principale», non aveva poi fatto corretta applicazione dei princìpi enunciati, computando nella base di calcolo dell’indennità sostituiva del preavviso previsto per il contratto di agenzia anche i compensi percepiti dall’agente in relazione all’incarico accessorio.
La Cassazione ha invece ricostruito i due rapporti intercorsi (agente e Business Manager) attraverso lo schema del «collegamento negoziale, con vincolo di dipendenza unilaterale», sulla base di un orientamento consolidato (Cass. 16507/15; Cass. 7174/13; Cass. 16388/08; Cass. 19678/05; Cass. 14436/00).
Secondo tale interpretazione «i contratti accessori seguono la sorte dei contratti principali» cui accedono, «pur rimanendo ciascuno di essi assoggettato alle proprie regole (legali o convenzionali)» e con la particolarità che la loro interdipendenza «rileva solo nel senso che le vicende del rapporto principale si ripercuotono sul rapporto accessorio condizionandone la validità e l’efficacia».
In altre parole, il recesso dal rapporto di agenzia fa venir meno anche l’incarico accessorio: viceversa, la revoca dell’incarico accessorio non «dispiega» alcun effetto sul contratto di agenzia, che può continuare a rimanere in vita. Pertanto, nel caso di specie, l’incarico di Business Manager, proprio per la sua natura accessoria, doveva seguire le sorti del contratto di agenzia e quindi ritenersi cessato, ma ciò senza riconoscere alcun preavviso, peraltro neppure pattuito tra le parti.
Al riguardo, i giudici di legittimità hanno sottolineato l’inesistenza di una disposizione normativa che imponga l’obbligo di concedere un periodo di preavviso in caso di revoca del rapporto accessorio, fatte salve diverse intese intervenute tra le parti. Ciò in quanto – precisa la Corte – è esclusa nel nostro ordinamento «una regola generale di sistema che, nei rapporti contrattuali a durata indeterminata, imporrebbe la concessione di un periodo di preavviso … in ogni caso di recesso», fatte salve le specifiche previsioni di legge per alcune figure tipiche di contratti di durata e fatti salvi gli obblighi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto.
Non essendo positivamente contemplato alcun obbligo di preavviso con riferimento agli incarichi accessori al contratto di agenzia, deve escludersi che sussista per il recedente l’obbligo di concederlo o di corrisponderlo mediante il pagamento della relativa indennità sostitutiva.

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