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La Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 16256 del 2018, ha reso il seguente principio di diritto: “L’applicazione di sanzioni disciplinari poi dichiarate nulle è fonte di risarcimento” (Dal Quotidiano del Diritto del Sole 24 Ore del 21.6.2018).

Vediamo insieme i fatti di causa.

Il Tribunale di Pordenone nel decidere, con sentenza parziale, su alcune delle domande proposte da … avverso il Consorzio …., ha disconosciuto la sussistenza del demansionamento, nonché dei comportamenti vessatori e discriminatori lamentati, respingendo la domanda di risarcimento del danno.

Il medesimo Tribunale, decidendo poi con sentenza definitiva sulle altre domande, ha accertato l’illegittimità di quattro sanzioni disciplinari conservative irrogate al … dal luglio al dicembre 2004, respingendo altresì, per quanto qui ancora interessa, le domande risarcitorie e quella di riconoscimento della qualifica di quadro.

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La Corte di Appello di Trieste, con sentenza n. 430/2013, ha respinto il gravame unitariamente proposto da … avverso le predette sentenze.

La Corte distrettuale riteneva l’infondatezza delle domande di attribuzione della qualifica di quadro, anche perché il Piano di Organizzazione Variabile del Consorzio prevedeva la distinzione, nella settima fascia, tra chi, come il …., aveva funzioni di coordinamento e chi aveva vere e proprie responsabilità di quadro.

Quanto al demansionamento, la Corte lo escludeva, ritenendo inverosimile l’assunto del … secondo cui gli ampi mutamenti organizzativi posti in atto dal datore di lavoro fossero stati motivati dall’intento di sottrarre a lui la possibilità di svolgimento delle funzioni di coordinatore, contestualmente attribuite e sottolineando l’importanza che rivestiva, all’interno del Consorzio, l’incarico attribuito al ricorrente per la gestione delle pratiche inerenti i vecchi espropri, il cui completamento avrebbe consentito di ottenere lo sblocco di erogazioni pubbliche.

Anche i fatti dedotti sotto il profilo del “lamentato mobbing” erano inconsistenti, sicchè tutto si riduceva al verificarsi di momenti di confronto e tensione tra datore e lavoratore.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il lavoratore che veniva accolto dalla Corte Suprema con il principio di diritto sopra enunciato.

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