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La Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 15095 del 2018, ha reso il seguente principio di diritto in caso di licenziamento per superamento comporto: “Una volta indicato il periodo per il superamento del comporto il datore è vincolato a quella data” (dal Quotidiano del Diritto del Sole 24 Ore del 12.6.2018).

Vediamo insieme i fatti di causa di cui alla sentenza 15095/2018.

Con ricorso depositato il 6.3.2013 … ex dipendente della … spa, e da questa licenziata in data 25.5.11 per superamento del periodo di comporto, proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma che aveva respinto le sue domande volte ad ottenere l’accertamento dell’illegittimità del licenziamento, con conseguente reintegrazione nel posto di lavoro e condanna della società al risarcimento del danno pari alle mensilità di retribuzione maturate dal licenziamento sino alla effettiva riammissione in servizio.

L’appellante censurava la sentenza per avere il giudice di prime cure disatteso il principio secondo il quale nel caso in cui, nella lettera di licenziamento, il datore di lavoro indichi analiticamente i giorni di assenza conteggiati ai fini del calcolo del comporto, nella verifica della legittimità del recesso non può farsi riferimento a giorni di assenza diversi; censurava, inoltre, la sentenza per avere il Tribunale ritenuto conforme a buona fede e correttezza la condotta posta in essere dalla società.

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Si costituiva in giudizio la … spa, sostenendo l’infondatezza delle doglianze avversarie e, con appello incidentale, censurava a sua volta la sentenza per avere il Tribunale escluso che l’indicazione, nella lettera di licenziamento, della data del 21.05.11, potesse considerarsi effetto di mero errore.

Con sentenza depositata il 5.10.15, la Corte di appello di Roma dichiarava illegittimo il licenziamento, con ordine di reintegra e pronunce consequenziali ex art. 18 St. lav.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la società datrice di lavoro che veniva rigettato dalla Corte Suprema con il principio di diritto sopra indicato.

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