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Con Circolare congiunta n. 11 del 7 giugno 2018, predisposta dalla Direzione Generale dei Rapporti di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del Lavoro e  dalla Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e della formazione e dalla Direzione Generale dell’ANPAL, vengono stabiliti i criteri e le modalità di accesso all’ accordo di ricollocazione da parte di lavoratori rientranti in ambiti aziendali e profili professionali a rischio di esubero, in attuazione della misura contenuta all’art. 24-bis del Decreto legislativo n. 148 del 2015 (v. anche il Format Accordo di ricollocazione Accordo di ricollocazione che andrà redatto in coerenza con il modello allegato alla medesima circolare).

Ecco quanto si legge nelle Premesse alla circolare 11/2018.

La legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio per il 2018) con l’articolo 1, comma 136, ha introdotto al decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015 l’articolo 24-bis in materia di Accordo di ricollocazione. Con questa disposizione si riconosce l’attribuzione anticipata dell’assegno di ricollocazione, previsto dall’articolo 23 del decreto legislativo n. 150 del 2015, a quei lavoratori che, rientranti in ambiti aziendali o profili professionali a rischio di esubero, ne facciano espressa richiesta all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL). Conseguentemente, i lavoratori che facciano richiesta anticipata di assegno di ricollocazione ai sensi dell’articolo 24-bis non potranno fare ulteriore richiesta a seguito della cessazione del rapporto di lavoro e successiva maturazione dei requisiti previsti dall’articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2015.

L’accordo di ricollocazione

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In particolare, il comma 1 del nuovo articolo 24-bis prevede che la procedura di consultazione sindacale di cui all’articolo 24 del d.lgs. n. 148 del 2015, finalizzata all’attivazione dell’intervento straordinario di integrazione salariale nei casi di riorganizzazione o di crisi aziendale in cui non sia espressamente previsto il completo recupero occupazionale, possa concludersi con un accordo che preveda un piano di ricollocazione dei lavoratori, con l’indicazione degli ambiti aziendali e dei profili professionali a rischio di esubero.

Tale accordo è da intendersi ammissibile in tutte le ipotesi di consultazione sindacale ai sensi del citato articolo 24 del d.lgs. n. 148 del 2015.

Resta escluso il ricorso all’accordo di ricollocazione nel caso in cui l’intervento straordinario di integrazione salariale sia determinato da contratto di solidarietà.

In coerenza con quanto previsto dal citato articolo 24-bis, il verbale relativo alla procedura di consultazione per il ricorso all’intervento straordinario di integrazione salariale dovrà riportare al suo interno, in apposita sezione, l’accordo con il quale le Parti abbiano inteso definire il piano di ricollocazione richiamato dal comma 1. Tale accordo andrà redatto in coerenza con il modello allegato alla circolare 11/2018 (v. format Accordo di ricollocazione).

In fase di prima applicazione e in considerazione delle indicazioni fornite con la presente circolare può ritenersi che fino al 30 settembre 2018 l’accordo di ricollocazione risulti distinto (nonché temporalmente successivo) dal verbale di consultazione. In quest’ultimo caso le Parti dovranno necessariamente riattivare il confronto presso l’Istituzione competente (Ministero del lavoro e delle politiche sociali o Regione).

In entrambi i casi l’accordo è trasmesso all’ANPAL, a cura del datore di lavoro, entro sette giorni dalla stipula, con le modalità previste dalla suddetta Agenzia.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione Generale per gli ammortizzatori sociali e la formazione condivide con l’ANPAL l’elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario trasmesso con la domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale presentata ai sensi dell’articolo 25 del d.lgs. n. 148 del 2015.

Si rinvia per il resto delle informazioni su accordo di ricollocazione e richiesta dell’assegno da parte del lavoratore consultare il testo integrale della Circolare congiunta n. 11 del 7 giugno 2018disponibile cliccando sul link.

(Fonte: Ministero del Lavoro)

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