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Nel caso in cui il sussidio disoccupazione venga bloccato o ridotto quale sanzione legata al meccanismo di condizionalità dal centro per l‘impiego, l’ANPAL ha predisposto un modulo di ricorso con relative istruzioni, con il quale il lavoratore disoccupato può presentare opposizione.

Il meccanismo di condizionalità, come è noto, prevede che il sussidio di disoccupazione può essere ridotto o addirittura interrotto (con perdita dello stato di disoccupazione) se il disoccupato:

  • non si presenta agli appuntamenti previsti con gli operatori del Centro per l’impiego (Cpi);
  • non partecipa alle misure di politica attiva concordate;
  • non accetta – senza giustificato motivo – offerte di lavoro congrue.

Il meccanismo di condizionalità si basa su un principio di gradualità delle sanzioni possibili: dalla decurtazione progressiva del sostegno al reddito (prima per un quarto di mensilità, poi per una mensilità intera), fino alla perdita della prestazione e dello stato di disoccupazione.

Le sanzioni sono applicate, come sopra si è detto, quando il disoccupato non si presenta agli appuntamenti concordati con il centro per l’impiego o non partecipa alle misure di politica attiva concordate o non accetta offerte di lavoro congrue, senza un giustificato motivo.

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I provvedimenti sanzionatori che implicano la perdita dello stato di disoccupazione sono adottati dal centro per l’impiego, mentre l’Inps è competente per la decurtazione/decadenza dal sostegno al reddito, dietro segnalazione del centro per l’impiego.

In tali ipotesi il disoccupato può presentare, entro trenta giorni solari dal ricevimento della sanzione, un ricorso al Comitato per la condizionalità, di cui fanno parte il direttore generale dell’ANPAL, i rappresentanti del Ministero del Lavoro, dell’Inps e delle Regioni e Province autonome, adducendo motivi di legittimità o di merito ed utilizzando la pec (ricorsi.condizionalita@pec.anpal.gov.it) o la raccomandata con ricevuta di ritorno (a: Comitato per i ricorsi di condizionalità c/o Anpal Via Fornovo 8 – 00192 Roma).

Il Comitato motiva la propria decisione e la comunica al/la ricorrente, al Centro per l’impiego e ad eventuali altri soggetti interessati tramite posta elettronica ordinaria o tramite PEC.

L’ANPAL fa inoltre presente che unitamente al modulo messo a disposizione, vanno allegati i seguenti documenti:

  • Copia della sanzione del Cpi ricevuta dal/la ricorrente, con indicazione della notifica da parte del Cpi
  • Fotocopia del documento di identità del/la ricorrente
  • Ogni altra documentazione utile, ad esempio la copia dei documenti attestanti il giustificato motivo del/la ricorrente; le prove dell’invio da parte del/la ricorrente al Cpi dei documenti attestanti il giustificato motivo, ecc.

(fonte: ANPAL)

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