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Restando sempre in argomento smart working (o lavoro agile), in caso di accordo tra datore di lavoro e lavoratore la legge impone il rispetto di talune garanzie, come ad esempio il trattamento economico e normativo non inferiore a quello applicato agli altri lavoratori che svolgono le stesse mansioni in azienda (v. anche Lavoro agile, l’accordo deve essere sempre fatto in forma scritta).

Vediamo insieme quali sono le garanzie che devono essere rispettate in caso di smart working con l’articolo pubblicato oggi (6.6.2018) dal Sole 24 Ore (firma: G. Fal.; Titolo: “Retribuzione e sicurezza «alla pari»” che di seguito riportiamo.

La legge riconosce in favore del dipendente che lavora in modalità agile alcune tutele specifiche, volte a prevenire i diversi casi che possono accompagnarsi a tale situazione.
Innanzitutto, al fine di evitare discriminazioni, c’è il diritto a un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni in azienda, inclusi gli incentivi di carattere fiscale e contributivo eventualmente riconosciuti in relazione agli incrementi di produttività ed efficienza del lavoro subordinato.
C’è inoltre il diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione resa all’esterno dei locali aziendali, compreso l’infortunio in itinere. L’articolo 23 della legge 81/2017 si occupa in particolare degli infortuni occorsi durante «il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione all’esterno dei locali aziendali… quando la scelta del luogo della prestazione sia dettata da esigenze connesse alla prestazione, necessità di conciliare esigenze di vita e di lavoro e risponda a criteri di ragionevolezza».
Il datore di lavoro deve, inoltre, garantire la salute e la sicurezza. Per adempiere questo obbligo, deve consegnare al dipendente e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e quelli specifici, connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.
Inoltre, è previsto un generale obbligo di cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali.
Anche sul tema del controllo a distanza e della privacy ci sono regole di tutela specifiche. Le parti devono disciplinare le modalità di controllo della prestazione lavorativa quando viene svolta non in azienda, assicurando il diritto alla disconnessione in determinati periodo del giorno.
Inoltre, la società deve consegnare al dipendente l’informativa privacy (per gli strumenti di controllo a distanza eventualmente assegnati) così come deve informare il dipendente sui rischi per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro derivanti dallo svolgimento della prestazione fuori dall’azienda.
Adempimenti indispensabili che devono essere attuati non solo come obblighi documentali, perché richiedono un’analisi effettiva del contesto e dei rischi.

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