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L’INPS, con il Messaggio n. 2161 del 2018, ha stabilito che il periodo di sospensione cautelare del dipendente pubblico in attesa di giudizio innanzi all’autorità giudiziaria non è utile ai fini pensionistici.

L’INPS, nel messaggio 2161/2018, evidenzia che la disciplina della sospensione cautelare e la misura del trattamento erogato si rinvengono, per gli impiegati pubblici, in fonti normative generali (tra le quali, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; legge 7 febbraio 1990, n. 19; d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; legge 27 marzo 2001, n. 97), in disposizioni speciali per alcune categorie di lavoratori, come per il personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare – di seguito personale militare (d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66), nonché in disposizioni dei CCNL per il personale contrattualizzato.

Inoltre, considerato che la sospensione cautelare disposta in via discrezionale dal datore di lavoro è una misura provvisoria, per definire la valutabilità dei periodi in questione è necessario attendere la decisione definitiva dell’Amministrazione di appartenenza (cfr.art. 653 c.p.p. e art. 55-ter del d.lgs. n. 165/2001), decisione che consente di regolare in modo stabile il rapporto tra Amministrazione e lavoratore (cfr. sentenza conforme del Consiglio di Stato, Ad. plenaria, n. 8 del 6 marzo 1997).

La sospensione cautelare non ha natura sanzionatoria, essendo tesa a tutelare i tipici interessi amministrativi di credibilità dell’Amministrazione e di fiducia dei cittadini nelle istituzioni e negli apparati pubblici, interessi riconducibili nell’ambito del principio costituzionale di buon andamento dell’attività della pubblica Amministrazione (cfr. C. Cost., 3 giugno 1999, n. 206, in materia di costituzionalità della sospensione obbligatoria dei pubblici impiegati ex art. 15, comma 4-septies della legge n. 55/1990).

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Quando il lavoratore non è colpito da misure restrittive della libertà personale o la sospensione obbligatoria dal servizio non sia prevista da alcuna fonte normativa, il datore di lavoro ha solo la facoltà di sospendere il dipendente in relazione ai fatti contestati. In particolare, per i casi in cui pende un procedimento giudiziario, il datore di lavoro, se ritiene di non disporre di elementi sufficienti per irrogare la sanzione, dopo aver avviato il procedimento disciplinare può sospenderlo in attesa della definizione del procedimento penale e disporre in via cautelativa la sospensione del dipendente.

Il dipendente sospeso cautelativamente dal servizio è privato dello stipendio. Durante il periodo di sospensione è prevista la corresponsione di un assegno alimentare, la cui misura è stabilita da disposizioni legislative ovvero dai CCNL. In linea generale tale assegno non è superiore alla metà dello stipendio stesso, oltre gli assegni per carichi di famiglia, fatte salve specifiche indicazioni.

Soltanto quando verrà ripristinata la situazione iniziale (restitutio in ingrum) il datore di lavoro dovrà conguagliare le somme erogate a titolo di assegno alimentare con quanto il lavoratore avrebbe percepito se non vi fosse stata la sospensione dal servizio. Tale periodo, pertanto, sarà considerato utile ai fini pensionistici.

Per tutte le altre informazioni consultare il testo integrale del messaggio n. 2161 del 2018 disponibile cliccando sul link.

(Fonte: INPS)

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