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L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con le linee guida sui tirocini extracurriculari contenute nella Circolare n. 8 del 2018, ha fissato i limiti sull’utilizzo di tale contratto e soprattutto sulle conseguenze in caso di abuso. Infatti l’INL ha come obiettivo per il 2018  quello di vigilare per evitare che sotto il manto dell’attività formativa si celi in realtà un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato.

Le linee guida regolano, pertanto, i tirocini extracurricolari e cioè:

  • formativi;
  • di orientamento;
  • di inserimento e reinserimento lavorativo.

Resta invece escluso dall’ambito delle linee guida il tirocinio curricolare, quale ad esempio;

  • quello per accedere alle professioni ordinistiche;
  • la pratica professionale;
  • quelli svolti all’estero;
  • quelli presso un ente sovranazionale;
  • quelli per extracomunitari; ecc.

Le imprese, quindi rispettando le linee guida (sia nazionali che regionali), eviteranno di incorrere nel rischio della riqualificazione del tirocinio extracurricolare in rapporto di lavoro subordinato, con tutte le conseguenze del caso.

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L’attività di vigilanza dell’INL, dunque, si occuperà di verificare la genuinità dei tirocini extracurricolari accesi presso le aziende, proprio perché lo svolgimento dell’attività formativa ha molti punti in comune con quelli tipici del rapporto di lavoro subordinato. Qualora gli ispettori riscontrassero profili di irregolarità nei  tirocini extracurricolari (es. violazione delle disposizioni regionali/nazionali, mancanza dei requisiti tipici del tirocinio, ecc.) sarebbero certamente obbligati a procedere alla riqualificazione di questo in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tempo pieno, come previsto dall’art. 1 del D.Lgs. n. 81 del 2015.

Le violazioni più “comuni” delle disposizioni regionali che possono portare alla trasformazione dei tirocini extracurriculari in lavoro subordinato sono ad esempio:

  • tirocinio attivato in relazione ad attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo, in quanto attività del tutto elementari e ripetitive;
  • tirocinio attivato con una persona che non rientra nelle casistiche indicate dalla legge (soggetti in stato di disoccupazione, beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, lavoratori a rischio di disoccupazione, soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione, soggetti disabili e svantaggiati);
  • tirocini extracurricolari di durata inferiore al limite minimo stabilito dalla legge regionale;
  • il soggetto promotore non ha i requisiti richiesti dalla legge regionale;
  • manca la convenzione o il piano formativo individuale;
  • il soggetto promotore e soggetto ospitante coincidono;
  • il tirocinio è attivato per sostituire lavoratori in malattia, in maternità o in ferie;
  • c’è un solo tirocinante che svolge l’attività d’impresa (ad esempio unico cameriere in un pubblico esercizio);
  • il tirocinante ha già avuto negli ultimi due anni con il soggetto ospitante un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa;
  • il tirocinante ha già svolto tirocini con l’ospitante;
  • sono stati attivati tirocini oltre il numero massimo consentito dalla legge;
  • il tirocinio è svolto per un numero di ore oltre il 50% rispetto a quelle stabilite dal piano formativo individuale;
  • il tirocinante svolge una attività lavorativa diversa rispetto a quella prevista dal piano formativo;
  • al tirocinante sono corrisposte somme ulteriori e non episodiche rispetto a quelle previste dal piano.

Allo stesso modo, anche in assenza di violazioni specifiche delle disposizioni regionali, particolare valore assumerà – per stabilire se si tratta in realtà di un rapporto di lavoro subordinato – l’assoggettamento del tirocinante alle medesime regole vigenti per il personale dipendente in relazione, in particolare:

  • alla gestione delle presenze,
  • all’organizzazione dell’orario (come ad esempio alla sussistenza di forma di autorizzazione preventiva per le assenze dal lavoro, organizzazione delle attività in turni, ferie)
  • all’imposizione al tirocinante di standard di rendimento periodici, rilevati mediante sistemi di misurazione utilizzati per i lavoratori, in funzione del raggiungimento degli obiettivi produttivi aziendali.

L’uso fraudolento dei tirocini extracurriculari avrà come conseguenza per l’azienda, non solo la riqualificazione del rapporto di lavoro ma anche l’applicazione di una maxi sanzione oltre alla regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale del tirocinante (recupero dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi omessi).

Gli ispettori del lavoro, inoltre, potranno anche applicare la diffida accertativa per il recupero del credito retributivo, al netto dell’indennità di partecipazione percepita dal tirocinante. Ed infine, il superamento della durata massima dei tirocini extracurriculari, non essendo coperti dalla comunicazione di assunzione, determinerà la sanzione per lavoro nero, una volta provati gli elementi della subordinazione.

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