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La Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 11339 del 2018, ha stabilito che deve essere risarcito il danno derivato da vaccinazione antipolio ai soggetti danneggiati prima dell’entrata in vigore della L.n. 695/1959. La Cassazione ha dunque esteso “l’indennizzo al danneggiato dal vaccino anche in epoca  precedente all’entrata in vigore delle legge 695/1959. Un passo fatto alla luce di una lettura costituzionalmente orientata della norma e tenuto conto del decreto legge sui vaccini del 2017 (n. 73)” (Dal Quotidiano del Diritto del Sole 24 Ore del 11 maggio 2018).

Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta con l’articolo pubblicato oggi (11.5.2018) dal Sole 24 Ore (Firma: G. Piagnerelli; Titolo: “Vaccino spetta l’indennizzo anche se all’epoca non era obbligatorio per legge”) che di seguito riportiamo.

Il risarcimento del danno derivato da vaccinazione antipoliomielite va esteso anche prima dell’entrata in vigore della legge n. 695/1959, che lo ha reso obbligatorio. La Cassazione, infatti, con la sentenza n. 11339 del 2018 ha precisato che «ai soggetti danneggiati da vaccinazione antipoliomielite somministrata in epoca antecedente all’entrata in vigore della legge 30 luglio 1959 n. 695, va riconosciuto il diritto all’indennizzo alla stregua della lettura costituzionalmente orientata dell’articolo 1, comma 1, della legge 210/1992, tenuto conto dell’articolo 5-quater del Dl 73/2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 119/17, con applicazione del termine triennale, per la proposizione della domanda, previsto dall’articolo 3, comma 1, della legge 210/1992».

La vicenda – La Cassazione si è trovata alle prese con una vicenda piuttosto delicata in cui un cittadino sardo aveva aperto un contenzioso con il ministero della Salute in quanto vaccinatosi il 1° giugno 1959 (prima quindi dell’entrata in vigore della legge 695/1959). A seguito di vaccinazione antipolio di tipo Salk aveva contratto poliomielite su entrambi gli arti inferiori, ma poiché non era obbligatorio, i giudici di merito avevano escluso il riconoscimento dell’indennizzo. La Cassazione, invece, ha puntualizzato come la tutela avesse portata retroattiva laddove seppur non obbligatoria la vaccinazione era altamente raccomandata. Nella sentenza, si legge, che proprio in riferimento alla vaccinazione antipoliomielitica della quale si è discusso nella fattispecie, la Corte costituzionale con la sentenza n. 27/1998, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli articoli 2 e 32 della Costituzione, l’articolo 1, comma 1, della legge n. 210/1992 nella parte in cui non prevedeva il diritto all’indennizzo in favore dei soggetti sottoposti a vaccinazione antipoliomielitica nel periodo di vigenza della legge 30 luglio 1959 n. 695, recante “Provvedimenti per rendere integrale la vaccinazione antipoliomielitica”. In definitiva non è costituzionalmente lecito, sulla base degli articoli 2 e 32 della Costituzione, richiedere che il singolo esponga a rischio la propria salute per un interesse collettivo, senza che la collettività stessa sia disposta a condividere, come è possibile, il peso delle eventuali conseguenze, la Consulta, nel 1998 aveva escluso la ragionevolezza di differenziare il trattamento sanitario, imposto per legge, da quello promosso, in base a una legge, dalla pubblica autorità, in vista della sua diffusione capillare nella società così come il caso in cui la libera determinazione individuale risulti annullata dalla irrogazione di una sanzione, da quello in cui sia fatto appello alla collaborazione dei singoli per un programma di politica sanitaria.

Conclusioni. In definitiva la Cassazione ha accolto il ricorso con rinvio anche per le spese di giudizio di legittimità. Alla stessa Corte d’appello in diversa composizione.

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