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La Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 10964 del 2018, ha reso il seguente principio di diritto: “Sì al licenziamento per grave insubordinazione per il dipendente che dice al capo di non rompere e che sa dove abita”.

Vediamo insieme i fatti di causa di cui alla sentenza 10964/2018.

Con sentenza in data 19 novembre 2015, la Corte di Appello di Trieste ha confermato la sentenza del locale Tribunale che aveva respinto la domanda proposta da … nei confronti della … s.p.a., volta ad ottenere la propria reintegra nel posto di lavoro ed il risarcimento del danno subito oltre alle retribuzioni non corrisposte, previa dichiarazione di nullità o illegittimità del licenziamento intimatogli e revoca delle sanzioni disciplinari irrogategli.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il lavoratore che veniva dichiarato inammissibile dalla Corte Suprema.

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Il lavoratore ricorrente deduceva in particolare che la Corte di Appello aveva errato nell’aver ritenuto configurabile l’ipotesi dell’atto di grave insubordinazione, idoneo a determinare la destituzione ai sensi dell’art. 45, n. 11 del R.D. n. 148/1931, in luogo della più tenue fattispecie delle “minacce od ingiurie gravi verso i superiori o altre mancanze congeneri” in ordine alle quali è prevista una sanzione conservativa dall’art. 43 del medesimo decreto, pur escludendo la recidiva (applicata in primo grado) e reputando irrilevante l’intervenuta condanna penale in relazione ai fatti intimidatori da lui posti in essere in danno di un superiore.

Ad avviso del ricorrente, il suo comportamento consistito nell’aver tenuto una condotta aggressiva nei confronti del proprio superiore, invitandolo a “non rompere” (con i controlli) e dicendogli di essere a conoscenza del luogo in cui abita, non poteva essere considerato come insubordinazione, ma semmai – come sopra si è detto – come minacce ad un superiore.

La Corte Suprema, invece, in adesione a quanto deciso dalla Corte di Appello, ha ritenuto particolarmente grave l’atteggiamento intimidatorio ed insubordinato del ricorrente volto a far cessare i controlli nei propri confronti, in modo da sottrarsi al potere organizzativo, gerarchico e disciplinare del datore di lavoro. Conseguentemente ha ritenuta accertata la proporzionalità tra tali fatti (grave comportamento intimidatorio e insubordinazione) e la massima sanzione disciplinare inflitta al lavoratore (licenziamento)

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