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La Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 9955 del 2018, ha reso il seguente principio di diritto: “Il semplice trasferimento del pacchetto azionario autorizza il dirigente a dimettersi percependo però tutte le indennità spettanti per il caso di licenziamento” (dal Quotidiano del Diritto del Sole 24 Ore del 24.4.2018).

Vediamo insieme i fatti di causa di cui alla sentenza 9955/2018.

Con ricorso al Tribunale del lavoro di Firenze, …. conveniva in giudizio la … spa per ottenere il pagamento dell’indennità di cui all’art. 18 del CCNL Dirigenti in Agricoltura (ed in particolare dell’indennità di mancato preavviso). Il Tribunale accoglieva la domanda.

La decisione era confermata dalla Corte di appello di Firenze. Ad avviso della Corte territoriale la ratio della disposizione pattizia era quella di consentire al dirigente, che avesse instaurato con l’originaria parte datoriale un rapporto di fiducia, di dimettersi nel caso in cui tale rapporto dovesse proseguire con un soggetto diverso e dipendere da questo, con il conseguente diritto a tutte le indennità spettanti in caso di licenziamento. Ai fini dell’operatività di tale disposizione, il concetto di mutamento di titolarità di cui all’art. 18 del CCNL andava inteso in senso onnicomprensivo di tutte le ipotesi in cui la suddetta diversità si fosse registrata. In conseguenza rientrava tra le previsioni della norma collettiva, a prescindere dalla permanenza del soggetto giuridico sul piano formale, l’intervenuto mutamento dei soggetti (“vertici aziendali”) che rappresentavano l’interfaccia del rapporto con il dirigente, rapporto basato sull’intuitus personae e non assistito da stabilità.

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Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione la società datrice di lavoro che veniva rigettato dalla Corte Suprema, con il principio di diritto sopra enunciato.

In pratica, ha precisato la Cassazione, quello dei dirigenti è un rapporto di lavoro di natura speciale per la peculiare collocazione che ad esso va riconosciuta all’interno dell’organizzazione aziendale, richiedente la permanenza del profilo fiduciario, che non ne ha mai consentito una completa omologazione a quello degli altri lavoratori subordinati. Appare perciò essenziale che in tale caso tra l’imprenditore ed il dirigente s’instauri e si mantenga un rapporto di reciproca fiducia e di positiva valutazione, ed è in armonia con questa esigenza che il vincolo possa venir meno per determinazione unilaterale solo che soggettivamente vengano considerate cessate le condizioni idonee a soddisfare la stessa.

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