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La Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 9895 del 2018, ha reso il seguente principio di diritto: “Solo la cessazione dell’attività può impedire la reintegrazione del lavoratore mentre non basta la soppressione del reparto nel quale prestava attività” (dal Quotidiano del Diritto del Sole 24 Ore del 23.4.2018).

Vediamo insieme i fatti di causa di cui alla sentenza 9895/2018 che di seguito riportiamo.

In data 16.5.2012 la … s.p.a. comunicò a … e … dipendenti di …, con missive di identico tenore, che “a seguito dello stato di crisi aziendale a Voi ampiamente noto, tutt’ora permanente, l’azienda si vede costretta a procedere al contenimento dei costi produttivi e di gestione, per cui si rende necessaria una riorganizzazione aziendale che comporta la soppressione dei posti di lavoro. Atteso quanto sopra, vista la massiccia riduzione di installazione di nuovi serbatoi e di vendita, si è deciso di accorpare le aree commerciali meno produttive sopprimendo, perciò, il posto degli Ispettori adibiti alle stesse, che vengono, quindi, affidate ad altri ispettori già presenti in Azienda. Pertanto, poiché l’area a Lei fin qui affidata è tra quelle meno attive, il suo posto di lavoro viene soppresso per cui ci vediamo costretti a comunicarLe, con la presente, il suo licenziamento”.

Impugnati i recessi da entrambi i lavoratori con le forme del rito previsto dalla l. n. 92/2012, il Tribunale di S. Maria C.V., con sentenza del 25 febbraio 2015, in revoca della precedente ordinanza emessa nella fase sommaria, dichiarò l’illegittimità di suddetti licenziamenti, condannando la società alla reintegra dei lavoratori con tutte le conseguenze patrimoniali derivanti dall’applicazione dell’art. 18 l.n. 300 del 1970 nella formulazione antecedente alla novella del 2012.

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La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 10 febbraio 2016, ha confermato la decisione di primo grado nei confronti della … s.p.a., in cui nel frattempo si era fusa per incorporazione la … s.p.a., ritenendo che la società non avesse “provato adeguatamente il giustificato motivo oggettivo posto alla base dei licenziamenti impugnati dai due ispettori dello stabilimento di ..”.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la società datrice di lavoro che veniva rigettato dalla Corte Suprema.

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