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La Corte di Giustizia Europea, nella causa C645 del 2016 proveniente dalla Corte di Cassazione francese, ha stabilito che l’indennità di cessazione spetta all’agente di commercio anche nel periodo di prova.

Vediamo insieme la decisione con l’articolo pubblicato oggi (20.4.2018) dal Sole 24 Ore (Firma: B. Grasselli; Titolo: “Diritto all’indennità di cessazione anche nel periodo di prova”) che di seguito riportiamo.

Il patto di prova può essere legittimamente previsto nel contratto di agenzia, ma ciò non esclude il diritto dell’agente all’indennità di cessazione secondo l’articolo 1751 del codice civile, ove ne sussistano i presupposti.
È quanto deciso con la sentenza depositata ieri nella causa C-645/16 dalla Corte di giustizia europea, investita in via pregiudiziale dalla Corte di cassazione francese sull’interpretazione dell’articolo 17 della direttiva 86/653/Cee relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali.
Nella pronuncia comunitaria la Corte afferma la legittimità del patto di prova nel rapporto di agenzia sul presupposto che, benché non esista una norma specifica sul punto, «una pattuizione del genere, che ricade nella libertà contrattuale delle parti, non è, di per sé, vietata dalla direttiva».
La finalità della prova – come concluso dall’avvocato generale – è «facilitare la risoluzione del contratto» affinché il preponente possa sciogliersi dal vincolo contrattuale a seguito del venir meno delle aspettative inizialmente riposte nelle capacità dell’agente.
Tuttavia, non è corretto ritenere che durante il periodo di prova le parti si trovino in una posizione di reciproca aspettativa rispetto alla stabilità del vincolo contrattuale: pertanto, non è possibile, secondo la Corte, affermare che durante tale periodo «il contratto di agenzia non è ancora definitivamente concluso».
Al contrario, la formulazione delle disposizioni della direttiva osta a che il periodo di prova sia interpretato nel diritto nazionale come un periodo durante il quale l’esecuzione del contratto non sia ancora iniziata e, quindi, che non trovino applicazione le tutele previste a favore dell’agente in caso di recesso.
Di conseguenza, le disposizioni relative alla cessazione del rapporto «trovano applicazione dal momento della conclusione di un contratto» anche «laddove il contratto preveda un periodo di prova».
Il corollario di tale assunto è che la cessazione del contratto di agenzia a seguito di recesso durante il periodo di prova comporta che all’agente non possa essere negata l’indennità prevista in caso di risoluzione.
In tal senso milita anche il fatto che tra le ipotesi di esclusione del diritto a tale indennità, elencate tassativamente dalla direttiva (e dall’articolo 1751 del codice civile), non è previsto il recesso durante il periodo di prova: ragionare diversamente significherebbe interpretare la direttiva a detrimento dell’agente, poiché l’indennizzo verrebbe subordinato alla mera pattuizione del periodo di prova, senza tener conto delle «prestazioni rese dall’agente» che la normativa è diretta, invece, a premiare.
A seguito della pronuncia comunitaria viene di fatto meno l’interesse del preponente al periodo di prova, non potendone trarre alcun vantaggio di tipo economico.

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