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L’INPS, con la Circolare n. 66 del 2018, ha fornito istruzioni circa le condizioni e le modalità di fruizione della indennità di maternità e paternità nei casi di adozione e affidamento preadottivo per i lavoratori iscritti alla Gestione separata (ex art. 2, comma 26, L.n. 335/1995) a seguito delle modifiche introdotte dal D.M. 24 febbraio 2016.

Come è noto il D.M. 24 febbraio 2016 ha modificato l’articolo 2 del D.M.  4 aprile 2002 prevedendo che, a decorrere dal 20 aprile 2016, i lavoratori iscritti alla Gestione separata, genitori adottivi o affidatari, possono fruire dell’indennità di maternità, pari a 5 mesi, a prescindere dall’età del minore in caso di adozione o affidamento preadottivo. Inoltre, nei casi di adozione o affidamento preadottivo internazionale, i predetti lavoratori possono utilizzare il periodo indennizzabile anche per i periodi di permanenza all’estero certificati dall’Ente autorizzato a curare la procedura.

Vediamo insieme le Premesse alla circolare 66/2018.

Le lavoratrici iscritte alla Gestione separata, madri adottive o affidatarie, possono fruire dell’indennità di maternità per un periodo di 5 mesi, secondo le modalità e le condizioni stabilite nel decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 4 aprile 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 Giugno 2002 (articolo 64-bis del decreto legislativo n. 151/2001, T.U. sulla maternità e paternità – cfr. la Circolare n. 42 del 2016, par. 1), nonché secondo quanto disposto dall’articolo 13 della legge n. 81/2017.

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L’articolo 2 del predetto D.M. 4 aprile 2002 è stato modificato dal decreto ministeriale 24 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 5 aprile 2016 (cfr. il messaggio n. 1614 del 13/4/2016).

La riforma, entrata in vigore a decorrere dal 20/4/2016, ha introdotto le seguenti novità:

  • per i casi di adozione e affidamento preadottivo nazionale, la possibilità di chiedere l’indennità di maternità anche per i minori di età superiore ai 6 anni al momento dell’adozione o dell’ affidamento preadottivo ;
  • per i casi di adozione e affidamento preadottivo internazionale, la decorrenza del periodo indennizzabile dall’ingresso del minore in Italia e non più dall’ingresso in famiglia, con possibilità di fruire di tale periodo anche prima dell’ingresso in Italia nei casi di permanenza all’estero finalizzata all’incontro con il minore ed agli adempimenti correlati alla procedura di adozione.

Premesso quanto sopra, l’INPS ha fornito le istruzioni operative per l’erogazione delle indennità di maternità/paternità in favore delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti alla Gestione separata, che hanno fruito di periodi indennizzabili alle condizioni previste dal riformato articolo 2 del D.M. 4 aprile 2002.

 L’INPS ha anche precisato che la riforma non ha innovato alcunché riguardo agli affidamenti non preadottivi; per tali eventi, quindi, le lavoratrici e i lavoratori iscritti alla Gestione separata non possono fruire della tutela di maternità/paternità di cui trattasi.

Al fine di consentire ai lavoratori in argomento la presentazione delle domande di maternità/paternità secondo quanto disposto dal citato decreto ministeriale, è stato aggiornato l’applicativo per l’invio telematico delle domande medesime.

Per conoscere tutti i dettagli consultare il testo integrale della Circolare n. 66 del 2018 e il suo allegato (allegato 1) disponibili cliccando sui link.

(FONTE: INPS)

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