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La III Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 9193 del 2018, ha reso il seguente principio di diritto in tema di ritardi ingiustificati nelle assunzioni: “Il datore di lavoro che ritardi ingiustificatamente l’assunzione del lavoratore, è tenuto a risarcire il danno che questi ha subito durante tutto il periodo in cui si è protratta l’inadempienza datoriale a far data dalla domanda di assunzione” (Dal Quotidiano del Diritto del Sole 24 Ore del 16.4.2018).

Vediamo insieme i fatti di causa.

Nel 2003 … convenne dinanzi al Tribunale di Roma la società … s.p.a. esponendo che:

nel 1998 aveva partecipato ad un concorso bandito dall’allora … (dante causa della società convenuta);

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  • all’esito del concorso era stata collocata al 625° posto in graduatoria tra gli idonei;
  • essendo orfana di padre, deceduto per infortunio sul lavoro, ella aveva diritto, ai sensi dell’art. 12 della legge n. 482/1968 ad essere collocata nella graduatoria dei vincitori;
  • aveva, per questa ragione, proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso il decreto ministeriale di approvazione della graduatoria dei vincitori del suddetto concorso, dalla quel era stata esclusa;
  • il suo ricorso venne accolto con provvedimento del 6 febbraio 2002.

Concluse pertanto chiedendo, sulla base dei fatti esposti, la condanna della convenuta al risarcimento dei danni patiti in conseguenza della ritardata assunzione, e consistiti nelle retribuzioni che avrebbe incassato se fosse stata tempestivamente immessa in ruolo.

Con sentenza 18.5.2000 n. 10840 il Tribunale di Roma accolse la domanda.

Con sentenza 5.5.2014 n. 2805 la Corte d’appello di Roma rigettò il gravame proposto da … s.p.a.

La sentenza di appello è stata impugnata per cassazione da …spa con ricorso che è stato rigettato dallo Corte Suprema, con il principio di diritto sopra enunciato.

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