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La Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 8779 del 2018, ha reso il seguente principio di diritto: “la previsione nella contrattazione collettiva della recidiva quale ipotesi di giustificato motivo del licenziamento (nel caso da parte di Fca) non esclude la valutazione del giudice sulla gravità della violazione contestata” (dal Quotidiano del Diritto del Sole 24 Ore del 11 aprile 2018).

Vediamo insieme i fatti di causa di cui alla sentenza 8779/2018.

La Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza del Tribunale di Nola, ha dichiarato illegittimo il licenziamento intimato in data 19 dicembre 2008 a .. da … s.p.a. e ne ha ordinato la reintegrazione nel posto di lavoro condannando la società datrice al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 18, comma 4, legge 20 maggio 1970 n. 300 nel testo ratione temporis applicabile. Ha rigettato le altre domande risarcitorie formulate ed ha condannato la società al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

La Corte territoriale, in esito all’esame dell’istruttoria, ha ritenuto che non fossero stati acquisiti elementi sufficienti per poter ritenere, con ragionevole certezza, la responsabilità del .. in ordine al contestato danneggiamento. Quanto alla recidiva contestata al …, la Corte di merito ha ritenuto insufficiente la prova di aver dormito sul luogo di lavoro mentre la mancata comunicazione della malattia in due occasioni è stata ritenuta insufficiente, da sola, a sorreggere la determinazione di risolvere il rapporto di lavoro. Con riguardo alle richieste risarcitorie avanzate, il giudice di appello ha escluso che il risarcimento, conseguente alla accertata illegittimità del licenziamento, dovesse essere limitato in considerazione del tempo trascorso tra lo stesso e la proporzione dell’azione giudiziaria ed ha osservato che si trattava di un arco temporale non eccessivo nel corso del quale erano stati esperiti diversi tentativi di conciliazione. Ha invece rigettato la domanda di risarcimento del danno morale lamentato evidenziando che la stessa, reiterata nelle conclusioni dell’appello, non era stata però illustrata nel corpo del gravame.

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Per quel che qui interessa, e cioè la recidiva, la Suprema Corte ha osservato che la previsione da parte della contrattazione collettiva della recidiva in successive mancanze disciplinari, come ipotesi di giustificato motivo di licenziamento, non esclude il potere del giudice di valutare la gravità in concreto dei singoli fatti addebitati, ancorché connotati dalla recidiva. Ciò al fine di accertare la proporzionalità della sanzione espulsiva, quale naturale conseguenza delle norme di cui alla L.n. 604 del 1966, art. 3, L.n. 300 del 1970, art. 7 e art. 2119 c.c., in base ai quali è sancito il principio che la sanzione irrogata deve essere sempre proporzionata al comportamento posto in essere. In definitiva la previsione da parte della contrattazione collettiva della recidiva, in relazione a precedenti mancanze, come ipotesi di licenziamento, non esclude il potere-dovere del giudice di valutare la gravità dell’addebito ai fini della proporzionalità della sanzione espulsiva. Si aggiunga poi che il giudizio di proporzionalità tra licenziamento disciplinare e addebito contestato è devoluto al giudice di merito e che non è censurabile in sede di legittimità ove la decisione risulti sorretta da una motivazione congrua e non contraddittoria.

Per la cassazione della sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione la società datrice di lavoro che veniva però rigettato dalla Corte Suprema.

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