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L’INPS, con la Circolare n. 60 del 2018, ha fornito istruzioni operative circa la CIG in deroga ed in particolare sulla gestione delle prestazioni. 

Al riguardo si legge quanto segue nella circolare 60/2018.

  1. Proroga della cassa integrazione guadagni in deroga

L’articolo 1, comma 145, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante disposizioni per il “bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, prevede che, al fine del compimento dei piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali incardinate presso le unità di crisi del Ministero dello sviluppo economico o delle Regioni, nel limite massimo del 50 per cento delle risorse loro assegnate ai sensi dell’articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le Regioni – a seguito di specifici accordi sottoscritti presso l’unità di crisi del Ministero dello sviluppo economico o delle Regioni stesse – possono autorizzare, per un periodo massimo di 12 mesi, le proroghe in continuità degli interventi di cassa integrazione guadagni in deroga concessi entro il 31 dicembre 2016 e aventi durata con effetti nel 2017.

Al riguardo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con nota prot. n. 152 del 9/01/2018, ha precisato che l’applicazione del citato comma 145 è vincolata alle risorse già assegnate alle Regioni e nei limiti delle somme ancora disponibili.

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In proposito, l’articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, prevede, per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, la facoltà di destinare le risorse disponibili ad azioni di politica attiva del lavoro.

In base al combinato disposto delle due norme richiamate, le Regioni possono, pertanto, avvalersi dello strumento di cui al descritto comma 145 in alternativa alla loro destinazione alle azioni di politica attiva.

I trattamenti, finalizzati al compimento dei piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali incardinate presso le unità di crisi del Ministero dello sviluppo economico e delle Regioni stesse, sono subordinati alla conclusione di specifici accordi sottoscritti dalle parti presso le unità di crisi del Ministero dello sviluppo economico o della Regione stessa interessata. La Regione deve dare atto nel decreto che lo stesso è stato adottato nel rispetto del quadro normativo sopra riportato.

Si rinvia per il resto delle informazioni al testo integrale della Circolare n. 60 del 2018 disponibile cliccando sul link.

(Fonte: INPS)

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