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La Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 7118 del 2018, ha reso il seguente principio di diritto: “La riorganizzazione aziendale se non direttamente riferibile alla situazione del lavoratore non giustifica il demansionamento per il quale la società paga il danno biologico” (dal Quotidiano del Diritto del Sole 24 Ore del 23.3.2018).

Vediamo insieme i fatti di causa di cui alla sentenza 7118/2018.

Con la sentenza n. 2329 del 2012, la Corte d’appello di Roma ha confermato sia la pronuncia non definitiva del 19.9.2006 che quella definitiva del 10.7.2007, rese dal Tribunale della stessa città con le quali, in accoglimento delle domande proposte da … nei confronti di … spa, era stato ordinato alla società di attribuire all’originario ricorrente mansioni equivalenti a quelle svolte precedentemente al provvedimento in data 7.2.2001 ed era stata condanna la società al risarcimento del danno biologico nella misura di 120 giornate di inabilità temporanea liquidata secondo le tabelle INAIL nonché al risarcimento del danno da demansionamento nella misura pari ad un quarto della retribuzione effettivamente percepita nel periodo dal 7.2.2001 al 7.10.2006, oltre accessori e spese.

Avverso la sentenza di appello proponeva ricorso per cassazione la società datrice di lavoro che veniva rigettato dalla Corte Suprema con la sentenza 7118/2018, con condanna altresì del pagamento delle spese di lite liquidate in euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

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